Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling payment of tax refund order does not constitute acquiescence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court order to pay a tax refund. The taxpayers argued the agency's prior payment of the full amount constituted tacit acquiescence, but the court found this payment was a non-spontaneous act to avoid further enforcement costs. Consequently, the court held that the lower court's decision required only a correction of its reasoning rather than being overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 384, c. 4 c.p.c.: The payment of a tax refund ordered by a judge does not constitute tacit acquiescence preventing appeal, and the lower court's judgment is correct if the payment was made to avoid further enforcement costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro MIGLIORISI FRANCESCA, GUASTELLA FRANCESCO, rappresentat i e difesi dall’Avv. Angelo Flaccavento, elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo PEC: ; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/5/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata i l 26 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
OTTEMPERANZARilevato che: Francesca Migliorisie Francesco Guastella proponeva no dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4146/5/2016 , passata in giudicato,con la quale la medesima commissione tributaria aveva riconosciuto in favore dei contribuenti, resident i in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.
Il giudice dell’ottemperanza,con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che l’Agenzia delle entrate non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, accoglieva il ricorso e nominavaun commissario ad acta. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistonocon controricorso i contribuenti. In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato memoriae documenti. Considerato che:
1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione d e ll’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla norma suddetta.
2. Va preliminarmente rilevato che i controricorrenti, con la memoria depositata, hanno rappresentato che l’Agenzia delle entrate – come attestato dalla documentazione allegata – ha dato completa esecuzione nelle more del giudizio alla sentenza oggetto di ottemperanza corrispondendo ai contribuenti la complessiva somma riconosciuta in sentenza, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Chiedono,quindi, il rigetto del ricorso, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
3. Secondo questa Corte «Il v ersamento in favore del contribuente, ad opera dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di giudizio di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, come tale preclusiva del diritto di impugnazione, rappresentando esso un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e laesecuzione forzata» (Cass. n. 18526 del 2005 ).
Esclusa quindi la rilevanza processuale del pagamento in questione in termini di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, la sua rilevanza sul piano sostanziale deve essere vagliata nel contesto del merito della questione controversa. Infatti, il pagamento integrale dell’importo oggetto della sentenza da ottemperare deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile.
Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo dell’Ufficio, il quale ha comunque già provveduto.4. Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggerela motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 11871 del 2023 ). Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Angelo Flaccav