Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic filing of a tax debt declaration by the tax authority. The plaintiff argued for the continuation of the case, but the court found that the statutory mechanism for debt declaration automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The automatic declaration of tax debt extinguishes the related civil proceedings unless parties request a hearing, thereby terminating the litigation by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23701/2021 R.G. proposto da: SOCIETA’ A.M.G. IMPIANTI SAS DI GHEZZI MASSIMO E C. , MASSIMO GHEZZI e MICHELA GHEZZI rappresentati e difesi dagli avv.ti ALESSANDRO COGLIATI DEZZA e MAURO BUSSANI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1296/01/2021 depositata il 31/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rom