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Decreto — n. 26279/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; extinction of proceedings declared due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26279/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinct because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a request for hearing, despite the transmission of the case list, meant the process terminated automatically under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the appeal was rejected, and procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile: The extinction of civil proceedings occurs automatically if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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extinction of proceedings request for hearing Law 130 2022 civil procedure automatic termination procedural default costs allocation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29968/2021 R.G. proposto da: GEBHARD HOLLER e WENIN GERLINDE (soci della HOLZ BAU SAS DI HOLLER GEBHARD) rappresentati e difesi dagli avv.ti CHRISTOPH VON MUSIL e ANTONELLA CASTRIGNANO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. BOLZANO n. 27/02/2021 depositata il 23/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO