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Decreto — n. 26266/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; extinction of proceedings due to lack of request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26266/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal dismissed, ruling that the proceedings had legally extinguished. The lower court found that no party requested a hearing within the statutory timeframe, triggering automatic extinction under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the appeal was rejected as the underlying litigation had already terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; When no party requests a hearing within the legal term, the proceedings extinguish automatically, barring further appeals on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination lack of hearing request statutory time limits civil appeal dismissal tempestività tributaria contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28318/2021 R.G. proposto da: TRACCHI TANIA, BOVA NICOLO’, rappresentati e difesi dall’avv. ALBERTO BOVA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 459/07/2021 depositata il 07/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO