Civil appeal dismissed; case extinguished by law due to lack of request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The lower court had already determined the case ended under specific procedural rules regarding the automatic termination of proceedings. Consequently, the Court upheld the decision that the legal process concluded without a substantive trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the law prescribes a specific term for requesting a hearing and no party exercises this right, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9105/2022R.G. proposto da: CAMPING MOLINELLA DI LAVACCA GAETANO C. SNC, LAVACCA GAETANO, MASTROMATTEO GRAZIELLA , rappresentati e difesi dall’avv.to GIAMPIERO BALENA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACC. FOGGIA n. 2669/26/2021 depositata il 28/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di est inzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesim a disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL