Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the administrative act was listed for automatic closure under the new 2023 law. The Agency of Revenue argued that the listing documented the regular conclusion of the case, while the taxpayer contested the procedural outcome. The court ruled that since no party requested a hearing to declare extinction, the process terminated automatically with costs borne by the anticipator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12 of D.L. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 of Civil Procedure Code: The listing of a tax case for automatic closure under the new legislative framework extinguishes the proceedings if no party requests a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 386/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro NAPOLI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore SAMMARTINO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6236/03/2021 depositata il 01/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I