Civil court dismisses appeal when tax authority declares litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a cultural association and an individual against the tax authority. The lower court ruled that the legal proceedings were extinguished because the tax authority transmitted the case list, documenting the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court held that the process terminated automatically under the relevant civil procedure code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the tax authority transmits the case list, the litigation is extinguished unless a party requests a hearing within the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22523/2022 R.G. proposto da: CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIO CULTURALE DON BOSCO e DE FRANCESCO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’Avv. MANTINEO BRUNO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACC. MESSINA n. 1922/10/2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIA