Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic termination due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the parties failed to request a hearing within the statutory deadline following the tax authority's list of terminated proceedings. The plaintiffs argued for a hearing to declare extinction, but the court found no valid request was filed under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When a list of terminated proceedings is published and no party requests a hearing within the legal term, the process extinguishes automatically without the need for a declaratory judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10568/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TONINI PAOLO, TONINI MARINA, TONINI LAURE E TARTARINI LUISA ANNA, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo CUPIDO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1164/04/2021 depositata il 25/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO