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Decreto — n. 26218/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 26218/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already determined that the absence of a denial of the request for hearing meant the case was definitively closed under the new procedural law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the legal term following the transmission of the case list, the procedure is extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure extinction statutory time limit hearing request case list transmission automatic closure civil procedure law costs allocation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20860/2021 R.G. proposto da: PONTEDURO FERDINANDO, PONTEDURO SAS VECCHIE COSE DI PONTEDURO FERDINANDO C, PONTEDURO CARLO, PONTEDURO FLAVIO ROMANO e PONTEDURO GIULIO , rappresentati e difesi dall’avv. PONTEDURO SPARTACO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 302/02/2021 depositata il 26/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT