Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26216/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26216/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a request for treatment under Article 5 of Law No. 130 of 2022 confirmed the regular conclusion of the dispute. Consequently, the case was formally terminated, leaving any advanced litigation costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the process and assigning advanced costs to the advancing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction lack of hearing request Law 130 2022 litigation costs allocation civil procedure termination procedura giudiziaria tributaria responsabilità civile del consulente fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15926/2022 R.G. proposto da: STUDIO PATRINI E ASSOCIATI, PATRINI DONATA PAOLA e COLUSSI ROVERTO ANTONIO MARIA, rappresentati e difesi dall’Avv. Attilio PELLEGRINI SICA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4445/07/2021 depositata il 16/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO