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Ordinanza — n. 26176/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to client's withdrawal and acceptance of simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26176/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit and accepted the simplified tax settlement procedure introduced by Law No. 197 of 2022. Although the appellant had previously argued that tax notices sent via private courier Nexive were invalid, they later renounced the appeal to utilize the expedited resolution mechanism. The court ruled that this withdrawal extinguished the legal interest to contest the lower court's decision, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022; Art. 1, comma 197 della L. n. 197/2022: The withdrawal of an appeal by the party who initiated the proceedings produces the extinction of the process and the loss of interest to contest the judgment, rendering the appeal inadmissible without the need for the other party's acceptance.

Parole chiave

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simplified tax settlement withdrawal of appeal loss of legal interest tax dispute resolution inadmissible appeal Cassazione ordinanza L. 197/2022 notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 186 a 202 della L. n. 197 del 2022
197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202).
Art. 1, comma 197 della L. n. 197 del 2022
197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202).
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
4.Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 3794/1999
Va, infine, ribadito in questa sede che la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse (Cass., n. 3794/1999).
Cass. n. 10140/2020
Cass. n. 19071/2018
228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018;
Cass. n. 31732/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19947/2022 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE ASSOCIATO MASSUOLI BALDONI MASOTTI in persona dei suoi titolari e legali rappresentanti Avv. Emanuele Massuoli, Avv. Lucia Baldoni, Avv. Mattia Masotti, con domicilio eletto presso la Corte Suprema di Cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato -costituita non controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA UFF TERRITORIALE DIPERUGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV DI PERUGIA -intimati- avverso la sentenza della commissione tributaria dell’Umbria n. 20/01/2022depositata il 13/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1. Lo Studio legale associato odierno ricorrente, interpose appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 219/20 del 3 luglio 2020 che rigettò il ricorso avverso due cartelle di pagamento per maggiore tributo IVA per l’anno 2014 e per l’anno 2017. L’appellante dedusse, in particolare, l’inesistenza delle notifiche per essere state spedite tramite il corriere privato Nexive, rilevando che le notifiche spettava solo alle Poste italiane con conseguente insanabilità del vizio.

Il giudice di seconde cure rigettò il ricorso affermando la rituale notifica delle cartelle esattoriali. Avverso la prefata decisione lo Studio legale associato ricorrente propone ricorso affidato ad un motivo, l’Agenzia delle entrate, non essendo costituita nei termini di legge, si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. RITENUTO CHE 2. Successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202).

Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546” mentre l’art. 1, comma 197, prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

La società contribuente in forza dell’adesione alla sopra indicata definizione agevolata ha espressamente rinunciato al ricorso. Va, infine, ribadito in questa sede che la rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse (Cass., n. 3794/1999). L a rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. n. 10140/2020).

Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. 4.Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018;

Cass. n. 31732/2018).

P.Q.M.

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