Cassation court allows appeal against tax ruling by applying pre-2009 notification rule for pendency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had declared the appeal inadmissible for being late. The taxpayer argued the appeal was timely because it was notified in 2009, before a new law changed the rule for determining litigation pendency. The court ruled in favor of the taxpayer, holding that the pre-2009 law governed the case and established that notification, rather than filing, determines when an appeal becomes pending.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 4; Art. 51 D.Lgs. 31/1992, Art. 155 c.p.c.; Where a tax appeal was filed before the entry into force of Law No. 69/2009, the principle that pendency is determined by notification applies, rendering the appeal timely despite subsequent filing delays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5411/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DE GERONIMO FEDERICO (C.F. DGRFRC37M18E532J) -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 675/05/21, depositata in data 21 gennaio 2021. Oggetto: tributi – litispendenza N.5411/22 R.G. Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente DE GERONIMO FEDERICO ha impugnato un silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% dell’IVA in relazione ai periodidi imposta 1991 e 1992 a termini dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. 2.La CTP di Catania ha accolto il ricorso.
3. La CTR della Sicilia, con sentenza in data 21 gennaio 2021, ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto tardivo, per essere stato notificato il ricorso, avverso sentenza depositata in data 2 marzo 2015, con raccomandata spedita in data 4 aprile 2016 , in considerazione della data di deposito del ricorso in data 7 luglio 2009.
4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 155 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello dato rilievo, ai fini della disciplina applicabile, alla data di deposito del ricorso anziché alla data di notificazione dello stesso. Il ricorrente deduce che il ricorso introduttivo del contribuente è stato notificato in data 2 luglio 2009,come si evince dalla ricevuta di consegna del ricorso introduttivo, debitamente trascritta.
2. Il ricorso è fondato, risultando il ricorso introduttivo notificato in data precedente l’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, Nel qual caso opera il principio, secondo cui nel giudizio tributario la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non con la successiva N.5411/22 R.G. Est. F. D’Aquino costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi del successiv o art. 22 (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24288). La pendenza del ricorso in epoca precedente all’entrata in vigore della l. n. 69/2009 comporta la tempestività del ricorso in appello.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata per nuovo esame della verifica della tempestività della proposizione dell’appello oltre che per l’esame delmerito, oltre che per la regolazione delle spese processuali. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinv io alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudiz