Court dismisses appeal claiming tax collection notice is definable despite prior annulment of underlying assessment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a simplified tax definition procedure. The taxpayer argued that because the preliminary assessment notice was annulled, the subsequent collection notice should be considered a definable tax claim rather than a mere collection act. The court ruled that the annulment of the underlying notice does not alter the legal nature of the collection notice, which remains the first and only instrument communicating the tax claim to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; The tax dispute is eligible for simplified definition only when the collection notice is the first and sole instrument communicating the tax claim, regardless of the subsequent annulment of the underlying assessment notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5027 /20 22 R.G. proposto da SERINODOMENICO, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Liliana La- greca,domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, indi- rizzopec: ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza n. 161/1/2021 della Commissione Tributaria Re- gionaledella Basilicata, depositata il 09/07/2021 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.
Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Basilicata n.161/1/2021 depositata il 09/07/2021 veniva rigettato l’appello pro- postoda Erino Domenico avverso la sentenza di primo grado a lui sfa- vorevoleed avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata ex art.6d.l. n. 119/2018 relativo ad una ripresa ad imposizione per IVA e accessoricirca l’anno di imposta 2004. 2.Il ricorrente rendeva noto che in data 13.05.2019 presentava istanza didefinizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 cui in data 26.06.2020, ma l’Agenzia delle entrate opponevail diniego, ritenendo che la controversia non fosse passibile didefinizione agevolata .
Infatti, l’istanza ave va ad oggetto la cartella di pagamento n. 01420170014234243000 e il relativo ruolo , i quali erano stati precedut i dal prodromico avviso di accertamento n.TC501DH01416 e , dunque , non costit uivano atto impositivo defini- bileai sensi del suddetto art. 6, ma meri atti di riscossione.
3. Avversola sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per C assa- zione,deducendoun unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese,rimanendo intimata. Consideratoche: 4.Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.,viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 per aver ritenuto che la domanda di definizione abbia a d oggetto un mero atto di riscossione. Il ri corrente invoca le decisioni delle Sezioni Unite della Corte nn. 27270/2019 e 18298/2021 e pro- spetta che la cartella di pagamento, oggetto di istanza di definizione agevolatanon debba ritenersi atto di riscossione della pretesa fiscale, portataoriginariamente da un avviso di accertamento oggetto di giu- dizioavanti al giudice tributario, con conseguente i llegittimità del di- niegoimpugnato.
Osserva il ricorrente che la cartella oggetto di richie- sta di definizione non sarebbe più sorretta da alcun atto impositivo presupposto, dal momento che l’avviso di accertamento prodromico sarebbestato definitivamente annullato per effetto della mancata rias- sunzionedel giudizio conseguente a sentenza di cassazione con rinvio aventead oggetto l’avviso stesso e, per l’effetto, del maturato passag- gioin giudicato della sentenza di primo grado di annullamento dell’av- viso. 5.Il motivo è infondato . L’eventuale passaggio in giudicato della sen- tenzarelativa all’avviso non rileva ai fini dell’individuazione della natura dell’attoimpositivo e del suo essere definibile ai fini dell’art. 6 del d.l. n.119/2018.
Proprio la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte invocatadal contribuente , in particolare la decisione n. 18298/21, in- segnache, ai fini del condono, la lite è definibile quando la cartella è il primo ed unico atto attraverso il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. 5.1.Il giudizio deciso dalle Sezioni unite è stato originato dall'ordinanza interlocutoria n. 1913/21 attraverso la quale la Sezione tributaria ha esplicitamentechiesto al massimo consesso della Corte di precisare se l'impugnazionedella cartella di pagamento scaturente da controllo au- tomatizzatoex art.36 bis del d.P.R. n. 600/1973, ossia lo strumento conil quale l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati for- nitidallo stesso contribuente, originasse o meno una controversia de- finibilein forma agevolata, ottenendo la risposta di cui si è sopra dato conto. 5.2.Il presente caso è affatto diverso da quello che le S.U. identificano come suscettibile di definizione agevolata , fin da lla prospettazione di parteribadita anche nel ricorso per Cassazione , dal momento che an- chefosse acquist o – cosa che non è – che l’atto impositivo alla base dellacartella di pagamento è stato annullato per intervento del giudice tributario,ciò non modificherebbe la natura della cartella di pagamento oggettodel diniego di definizione agevolata, dal momento che questa nonè stata il primo e unico atto attraverso il quale la pretesa è stata comunicatadall’Amministrazione finanziaria al ricorrente.
6. Il ricorso dev’essere quindi rigettato e non vi è statuizione sulle spesedel giudizio di legittimità in assenza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
LaCorte rigettail ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di c