Tax court procedure extinguished by taxpayer's voluntary settlement payment under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid the outstanding amount under the simplified settlement procedure of Law 197/2022. The taxpayer successfully requested the termination of the proceedings, prompting the court to dismiss the tax authority's appeal. Consequently, the court ruled that the procedural extinction precluded the application of standard contribution rules for unsuccessful appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 198 legge n. 197/2022; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The voluntary payment under the simplified settlement procedure extinguishes the litigation, excluding the application of contribution rules for unsuccessful appellants.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5611/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DE NIGRIS MARIO AUTOTRASPORTI SAS, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPA LEOPOLDO (PPALLD71H07A783R) -controricorrente- nonchè contro REGIONE CAMPANIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.
TRIB. REG. NAPOLI n. 6035/2017 depositata il03/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. l’ Agenzia delle Entrateha impugnato innanzi a questa Suprema Corte, sulla base di due motiv i , la sentenza n. 6035/27/2019 , pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 10/06/2019 e non notificata, sentenza in forza della quale , in riforma della sentenza di primo grado, era stata annullata la cartella impugnata dalla società De Nigris Mario Autotrasporti s.a.s. di De Nigris Claudio C.;
2. la predetta società haresistito con controricorso;
3. la Regione Campania è rimasta intimata;
4. successivamente la società contribuente, con atto pervenuto in cancelleria in data 26 giugno scorso , premesso di essersi avvals a della definizione agevolata della lite di cui alla legge n. 197/2022 e di aver effettuato il pagamento dell’ unica rat a previst a da tale definizione, ha fatto istanza di dichiarazione estinzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE 1. dalla memoria in data 27 maggio 2023 risulta che la società De Nigris Mario A utotrasporti s.a.s. di De Nigris Claudio C. ha provveduto alla presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e al versamento degli importi dovuti in unica rata, come da documentazione allegata;
2. l’ ufficio nulla ha dedotto e non risulta intervenuto ildiniego della suddetta istanza di definizione agevolata con la conseguenza che, alla luce del disposto di cui all’ art. 1 comma 198 legge n. 197/2022, va dichiarata l’ estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate;
3. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del procedimento; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 6 luglio 2023 Il