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Ordinanza Interlocutoria — n. 26039/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to interpret suspension of appeal deadlines under Italian tax law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26039/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible for lack of a public hearing, ordering a remand to the new docket. The taxpayer argued that the Regional Tribunal incorrectly dismissed an appeal as untimely, failing to account for a six-month statutory suspension of the appeal period. The Court held that interpreting the specific provision regarding holiday suspensions requires a public hearing to determine the precise legal scope.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 11, comma 9, D.L. 50/2017: The Court must order a public hearing when the interpretation of a statutory provision regarding the suspension of appeal deadlines is necessary to establish the nominal effect of the rule.

Parole chiave

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tax appeal deadline statutory suspension period holiday term suspension public hearing requirement Cassation remand order interpretation of tax law untimely appeal dismissal tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
con l’ unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 11, comma 9, D.L. 50/2017
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.l.
L. 21 giugno 2017, n. 96
50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 in relazione alle disposizioni relative al periodo di sospensione feriale dei termini, la causa debba essere trattata in pubblica udienza;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17786/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GOLLUSCIO RIZZIERO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 4702/2019 depositata il 18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4702/03/2019 che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nei confronti di Golluscio Rizziero avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1220/09/2017, depositata in data 27/02/2017 e non notificata, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di rettifica e liquidazione 2009 ai fini dell'imposta di registro;

2. Golluscio Rizziero è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE 1. con l’ unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.l. n. 50/2017 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che il termine di impugnazione era stato sospeso per sei mesi ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2. ritiene il Collegio, che, avendo riguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla effettiva portata precettiva ed alla interpretazione dell'articolo 11 , comma 9 , d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 in relazione alle disposizioni relative al periodo di sospensione feriale dei termini, la causa debba essere trattata in pubblica udienza;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 6 luglio