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Ordinanza Interlocutoria — n. 26038/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 26038/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26038/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15296/2020 R.G. proposto da : REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE MICHELE (SMNMHL78A05A662T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, DE LUCA LUCIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2604/2019 depositata il 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 2604/04/2019, depositata in data 25 settembre 2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata dichiarato prescritto il credito relativo ad una cartella di pagamento avente ad oggetto tassa automobilistica emessa nei confronti di Lucia De Luca;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 26038/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE MICHELE (SMNMHL78A05A662T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, DE LUCA LUCIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2604/2019 depositata il 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 2604/04/2019, depositata in data 25 settembre 2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata dichiarato prescritto il credito relativo ad una cartella di pagamento avente ad oggetto tassa automobilistica emessa nei confronti di Lucia De Luca;

Parole chiave

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deduzione per autofinanziamento opposizione al precetto esecutivo dilazione di pagamento premi assicurativi non pagati esecuzione per crediti fiscali credito in esecuzione
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15296/2020 R.G. proposto da : REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE MICHELE (SMNMHL78A05A662T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, DE LUCA LUCIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2604/2019 depositata il 25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 2604/04/2019, depositata in data 25 settembre 2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata dichiarato prescritto il credito relativo ad una cartella di pagamento avente ad oggetto tassa automobilistica emessa nei confronti di Lucia De Luca;

2. contro detta sentenza la Regione Puglia ricorre con due motivi;

3. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Lucia De Luca sono rimaste intimate; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, art. 5 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni diversamente da quanto stabilito dalla norma che richiede l’intero decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 cod. civ. per avere i giudici di appello ritenuto che il termine dal quale aveva preso a decorrere il nuovo periodo prescrizionale coincideva con il giorno in cui l’avviso di accertamento era stato notificato invece che con il 60° giorno da quello in cui l’avviso era stato notificato così trascurando il fatto che l’azione esecutiva non è esercitabile prima del 60° giorno dalla notifica suddetta; 2.1. deduce la ricorrente che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo il 23/02/2013, alla scadenza del 60° giorno da quello della notifica essendo in precedenza non definitivo perché impugnabile, che il termine prescrizionale triennale sarebbe spirato il 31/12/2016 alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso era divenuto definitivo e che il termine era stato quindi tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in data 28/01/2016;

3. la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nel ricorso, circa la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica della cartella esattoriale, relativa a bollo auto, emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definitività dell’atto di accertamento, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in dat