Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26037/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order naming wrong regional tax commission due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26037/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted Banco BPM's request to correct a material error in a previous order. The original document incorrectly identified the Regional Tax Commission of Lazio instead of the Regional Tax Commission of Lombardy as the referring judge. The court ruled that this was a correctable clerical mistake under the Civil Procedure Code and ordered the official amendment of the record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A material error in designating a referring court within a cassation order is correctable upon request, resulting in the substitution of the erroneously named body with the properly identified one.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical mistake remedy referring judge designation Regional Tax Commission Cassation order amendment impugnabilità della decisione di rinvio revisione bancaria errore di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12187/2020
l’ ufficio ha depositato memoria “ai soli fini della partecipazione all’ udienza” CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020);
Cass. n. 21213/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25969/2021 R.G. proposto da : BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9954/2015depositata il 20/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Banco BPM S.p.A., quale incorporante la Banca Popolare di Milano società cooperativa a r.l., ha depositato l'istanza di correzione dell’ errore materiale presente nellaordinanza n. 23159/21 depositata in data 2 agosto 2021 nel procedimento recante R.G. n. 9954/2015 tra parte istante e l'Agenzia delle Entrate;

2. l’ ufficio ha depositato memoria “ai soli fini della partecipazione all’ udienza” CONSIDERATO CHE 1. il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020);

2. l’ istanza merita accoglimento, risultando erroneamente indicata quale giudice del rinvio, nel dispositivo, per mero errore materiale, la Commissione T ributaria R egionale del Lazio in diversa composizione anziché la Commissione T ributaria R egionale del la Lombardia, in diversa composizione;

3. conseguentementeva disposta la correzione dell’ ordinanza d e lla Corte di Cassazione n.23159/21, depositata in data 2 agosto 2021 , nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata (Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 5367 del 2014); 4.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (vedi Cass. n. 21213 del 2013);

P.Q.M.

Dispone correggersi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23159/21, depositata in data 2 agosto 2021, nel senso che il giudice di rinvio deve essere individuato nella Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella di cui alla sentenza cassata (Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 5367 del 2014). Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consi