Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already noted that the absence of such a request meant the case ended automatically under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the costs of the extinguished process remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such a request, the proceedings are extinguished by operation of law, and the party who advanced the costs bears them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23875/2022 R.G. proposto da: CASPANI MONICA CARMELA, ASSIPROGET SAS DI ACETI LUCIANO C., ACETI LUCIANO, rappresentati e difesi dall’Avv. SCHIATTI GIORGIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2745/01/2022 depositata il 30/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL