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Decreto — n. 26033/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 26033/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings under the new tax law. The lower court found that the case was definitively resolved without a formal denial, triggering statutory extinction rules. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural basis for the claim no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The court holds that when a tax dispute is listed for automatic extinction under the new law and no party requests a hearing, the proceedings terminate by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax law reform automatic termination civil procedure code listing of cases litigation costs statutory default procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21984/2022 R.G. proposto da: PORTA LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. TASSONE LORENZO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 566/01/2022 depositata il 05/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO