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Decreto — n. 26030/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26030/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26030/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MILANO n.3103/2022 depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 12 giugno 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26030/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 12 giugno 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
MILANO n.3103/2022 depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5096/2023 R.G. proposto da : CSD DI D'ANGELO LUIGI C SAS, elettivamente domiciliato in MILANO V. SETTEMBRINI 29, presso lo studio dell’avvocato CHINDAMO DOMENICO (CHNDNC70E25F158X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO - UFFICIO TERRITORIALE DI MERATE CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n.3103/2022 depositata il 19/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 12 giugno 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 3.100,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/09