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Ordinanza — n. 26004/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax appeal due to apparent lack of motivation violating constitutional minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ordering the case remitted for retrial. The taxpayer argued the lower court's judgment suffered from apparent lack of motivation, citing specific procedural violations. The court agreed, finding the reasoning tautological and disconnected from the specific facts, thereby violating the constitutional minimum for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 12 of the Civil Code: The Court of Cassation may annul a judgment for apparent lack of motivation when the reasoning is objectively incapable of revealing the judge's thought process, reducing the constitutional review of motivation to its absolute minimum.

Parole chiave

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apparent lack of motivation constitutional minimum of motivation violation of law tax appeal cassation tautological reasoning remittal for retrial judicial motivation tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 12 of the Civil Code
Art. 54 of D.L. 22 June 2012, no. 83
proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l.
Law 7 August 2012, no. 134
Art. 21, para. 7 of D.P.R. no. 633/1972
Art. 39, para. 1 of D.P.R. no. 600/1973
Art. 41 bis of D.P.R. no. 600/1973
artt. 132 cod. proc. civ
proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7032 /20 22 R.G. proposto da NAPOLIROCCO, rappresentato e difeso all’avv. Salvatore Rijli - indi- rizzo pec , elettivamente domiciliato inRoma via Ovidio 32 presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano c/o StudioLBM, indirizzo pec: ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cala- bria, Sez. s taccata di Reggio Calabria n. 287 1 /2021 , depositata il 06.09.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Cala- briaSezione s taccata di Reggio Cala bria n. 2871/2021 e depositata il 06.09.2021veniva rigettato l’appello proposto da Napoli Rocco e con- fermatala sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Reg- gioCalabria n. 676 / 4 /201 5 . Tale decisione aveva a sua volta rigettato ilricorso introduttivo notificato all’Agenzia delle Entrate avente ad oggettol’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finan- ziaria, il quale riprendeva nei confronti del contribuente maggiori II.DD.,IVA sanzioni e accessori per l’anno di impost a 200 6 , in con- seguenzadi operazioni ritenute oggettivamente inesistenti .

2. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con laredazione di un p.v.c. elevato in data 13.7.2012 nei confronti della ditta“Ecologica Napoli di Napoli Rocco” , esercente l’attività di smal- timentoe depurazione di acque di scarico, in seno alla quale veniva contestatal’indebita contabilizzazione di costi in violazione dell’art.21 comma7 del d.P.R. n.633/1972 poiché ritenute rinconducibili ad ope- razioniinesistenti, nel quadro di un accertamento analitico induttivo exartt.39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n.600/1973.

3. Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari, tra cui quella di decadenza dal potere impositivo per asserita assenza dei presupposti pe r il raddoppio del termine e quella di violazione del dirittodi difesa. N el merito, in entrambi i gradi di giudizio venivano confermateintegralmente le riprese.

4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, deducendo un unico motiv o , cui l’Agenzia delle en- trateha replicato con controricorso . Consideratoche:

5. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione.

6. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, dal momentoche non è diretto a contestare la valutazione dei fatti e del materialeprobatorio operate dal giudice del merito , bensì a censurare unamotivazione avulsa dalla fattispecie concreta e non individualiz- zata,ed è fondato. 6.1Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture»(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit timità sulla motiva- zione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva- zionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- chéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra- fico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af- fermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- menteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fettodi "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830).

7. Nel caso di specie la sente nza impugnata , come censurato dal contribuente,manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento delprocesso di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi di gravame , riprodotti per compiuta autosufficienza in ricorso . A frontedei plur imi motivi di gravame sollevati, tra l’altro per vizio di omessapronuncia da parte del la CTP , il giudice d’appello nella sua brevissimamotivazione ha espresso argomentazioni meramente tau- tologiche(«le controdeduzioni dell’Ufficio colgono nel segno laddove evidenziano che i primi giudici hanno correttamente esposto il per- corsoargomentativo») e ha apoditticamente afferma to che l’appello èinfondato « rilevata la sufficienza e congruenza delle ragioni poste afondamento della sentenza impugnata » .

E’evidente come nel caso di specie la motivazione sia del tutto scol- legatadalla fattispecie concreta e suscettibile di adattarsi ad un nu- meroindefinito di giudizi senza una reale individualizzazione che per- metta di cogliere c ome il giudice abbia valutato i fatti alla luce del quadroprobatorio specifico del processo, traendone le conclusioni, e ciòcolloca la decisione impugnata al di sotto del minimo costituzio- nale. 8.In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale della Cala- bria in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimastiassorbiti e per le spese.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin