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Decreto — n. 25994/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 25994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court found that the case was included in a statutory list for automatic closure, with no party requesting a hearing to declare extinction. Consequently, the court ruled that the procedural process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a case is automatically extinguished under statutory provisions, the court must declare the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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automatic extinction tax law provisions procedural termination civil procedure code statutory list closure contenzioso tributario ricupero d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto allariduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22551/2020 R.G. proposto da: PAPAPIETRO EUSTACHIO , rappresentata e difesa dall’avv. DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO. Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MATERA avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 546/02/2019 depositata il 13/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto allariduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA EST