Civil appeal dismissed; tax court ruling on tax debt extinction via administrative list upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a tax court ruling declaring the extinction of a tax debt. The lower court held that the insertion of the case into an administrative list for debt extinction, without any party requesting a hearing, legally terminated the proceedings under the new tax law. The court affirmed this procedural outcome, noting that since no party sought to continue the trial, the process extinguished and costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4, 11, 12; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax case is inserted into an administrative list for debt extinction without a party requesting a hearing, the proceedings extinguish by operation of law, and the court's declaration of extinction is final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 390/2021 R.G. proposto da: LEGNO TECNIKA SRL , rappresentata e difesa dagli avv.ti SABINA CICCOTTI e ALBERTO BUSCEMA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 221/06/2020 depositata il 18/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elencotrasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN