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Ordinanza — n. 25979/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for failure to cite new statutory requirement regarding decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25979/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific statutory requirement governing the admissibility of the 'omessa motivazione' ground. The lower courts had dismissed the tax appeal based on the payment order being addressed to an individual rather than the legal representative of the sports club. The Court ruled that the new procedural law, effective since September 2012, requires alleging an 'omesso esame' (failure to examine) of a decisive fact, not merely 'omessa motivazione' (omission of reasoning), rendering the appellant's argument procedurally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The appeal alleging 'omessa motivazione' is inadmissible if it does not cite the specific requirement to allege an 'omesso esame circa un fatto decisivo' under the reform effective since September 2012.

Parole chiave

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omessa motivazione omesso esame fatto decisivo art. 360 c.p.c. decreto legislativo 83/2012 inammissibilità ricorso Corte di Cassazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83
L’art. 54, comma primo, lett.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di contributo unificato pari a quello p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25469 /20 22 R.G. proposto da A.S.D.SCUDERIA AUTOMOBILISTICA JONIO CORSE , in persona del l.r. protempore, rappresentata e difesa dall’Avv . Carmelo Saitta, indirizzo pec:avvcarmelosaitta@pec.giuffre.it; –ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA S. P . A ., in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.staccata di Messina , n. 2719 / 10 /20 2 2 depositata il 2 8 marzo 202 2 , enon notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo G ori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Sici- lia,sez. staccata di Messina , n.2719/10/2022 veniva rigettato l’ap- pello proposto dall ’A.S.D. Scuderia Automobilistica JONIO CORSE e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Messinan. 5712 / 4 /201 7 con la quale è stato dichiarato inammissibile ilricorso da essa proposto avverso la cartella di pagamento recante l’importodovuto di euro 16.680, 8 7, in relazione all’avviso di accerta- mento n. TYXCOM5002272014 con riferimento all’anno di imposta 2009.

2. Il giudice di prime cure riteneva decisivo il fatto che destinatario dellacartella di pagamento fosse Pirrone Giuseppe in proprio e non qualelegale rappresentante dell’ASD. La CT R confermava tale accer- tamento,precisando che la cartella impugnata non conteneva alcun riferimento al Pirrone n.q. di rappresentante legale della Scuderia suddetta.

3. Avverso la sentenza d’appello parte contribuente ha proposto ri- corso per cassazione, dedu cendo un unico motivo, mentre l’agente dellariscossione non ha svolto difese, rimanendo intimat o . Consideratoche:

4. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., viene dedotta l’omessa motivazione in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello. In buona sostanza, attraverso il mezzo di impu- gnazione, si contesta l’affermazione della CTR secondo la quale la cartellanon indicherebbe la somma dovuta dal Pirrone quale legale rappresentantedella ASD, ma personalmente.

5. Il motivo è inammissibile. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata daltrentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della leggedi conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. Lanovella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sen- tenza impugnata è stata depositata il 28 marzo 20 2 2 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti » e non più l’« omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazion e» circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguenteinammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha te- nutoconto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 19881 del 2014).

6. I l ricorso dev’essere quindi dichiarato inammissibile e non vi è statuizionesulle spese del giudizio di legittimità in assenza di costi- tuzionedell’intimata.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im- portoa titolo di contributo unificato pari a quello p