Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25945/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax refund claim where taxpayer chose 'rottamazione' payment plan during pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25945/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected a taxpayer's appeal against a regional tax court decision denying a refund of provisional taxes paid under the 'rottamazione' scheme. The taxpayer argued that the final court judgment declaring the original tax assessment void should have triggered an automatic obligation for the tax authority to return all collected funds, including those paid under the special payment plan. The court held that by voluntarily choosing the 'rottamazione' option, the taxpayer irrevocably extinguished the debt and waived the right to subsequent restitution, preventing them from claiming a refund based on a later judicial ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013; Art. 2909 cod. civ.: The taxpayer cannot request restitution of amounts paid under the 'rottamazione' scheme because the voluntary choice to extinguish the debt precludes a subsequent claim for refund based on a later judicial decision invalidating the original tax assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
rottamazione tax payment tax refund claim dismissal judicial res judicata effect provisional tax liability voluntary debt extinction restituzione dell'imposta arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013
“rottamazione”, previsti dall’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013.
Art. 2909 cod. civ.
civ.,la violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art.
Art. 111, comma 7, Cost.
con riferimento all’art. 111, comma 7, Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
civ.,la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27067 del 2017
Cass. n. 11735 del 2011
27067 del 2017, Cass. n. 11735 del 2011).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNEO E ASSOCIATI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain Roma, via Marocco n. 18, presso lo studio Trivoli Associati (PEC: marco.pasquali@pec.it), rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cacciato; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3826/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

IRPEG RIMBORSORilevato che: L’Ufficio emise nei confronti della Cuneo e Associati s.r.l. (ora Cuneo e Associati S.p.A.) avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1/7/1999 - 30/6/2000. Il ricorso proposto contro l’atto impositivo venne accolto dalla CTP di Milano con sentenza riformata dalla CTR della Lombardia. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11720 del 2016, cassando la decisione di appello e decidendo nel merito, accolse l’originario ricorso della contribuente. In pendenza del giudizio, l’Ufficio iscrisse a ruolo, a titolo provvisorio, imposte e sanzioni emettendo due cartelle di pagamento.

In relazione alla cartella n. 06820050334494856000,la società chiese ed ottenne la rateazione; provvide poi al pagamento dell’importo dovuto, in parte ottemperando ai pagamenti allescadenze previste e per il residuo con il versamento in unica soluzione con i benefici della c.d. “rottamazione”, previsti dall’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013. La società notificò quindi all’Agenzia delle entrate istanza di sgravio e di rimborso con contestuale atto di messa in mora, intimandole, stante la sentenza definitiva della Corte di cassazione, di rimborsare tutte le somme versate in pendenza del giudizio.

Non avendo l’Ufficio ottemperato integralmente al giudicato, la contribuente propose ricorso per ottemperanza chiedendo –per quanto in questa sede rileva – il rimborso delle somme versat e in relazione alla cartella n. 06820050334494856000. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardia, con riguardo alla suddetta cartella, respinse il ricorso. Osserv ò il giudice dell’ottemperanza che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 147 del 2013 che prevede per il debitore la possibilità di estinguere il debito con il pagamento secondo le modalità indicate.

La scelta irrevocabile operata dalla contribuente e la conseguente estinzione del debito comportava l’impossibilità di richiedere successivamente la restituzione di quanto versato. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992. Deduce che nel giudizio di ottemperanza l’Ufficio aveva sostenuto che, nonostante l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, il rimborso era precluso dalla “rottamazione” della cartella, proponendo così in sostanza un’eccezione che doveva essere invece formulata nel giudizio di legittimità e che, ove accolta, avrebbe comportato l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La CTR, pertanto, accogliendo tale inammissibile eccezione, non aveva osservato il disposto dell’art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992, il quale impone al giudice dell’ottemperanza di attenersi agli obblighi derivanti dalla sentenza. Il motivo è infondato. Viene al riguardo in rilievo la peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, posto che il giudizio di ottemperanza presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione(Cass. n. 16569 del 2019).

Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 2004;

Cass. n. 28944 del 2008; Cass. n. 15827 del 2016). Si è, ad esempio, chiaritoche il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l'estinzione per compensazione del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuentese sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, inquanto la compensazione è accettata sia dal Fisco, che dal contribuente, con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il credito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato(Cass. n. 11450 del 2011 ). Nel caso di specie, costituisce dato incontroverso che la contribuente abbia optato per l’adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 147 del 2013pagando i relativi importi ed estinguendo così il debito correlato alla cartella n. 06820050334494856000.

Di tale circostanza hacorrettamente tenuto conto il giudice dell’ottemperanza rigettando sul punto il ricorso non essendo più possibile, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della pretesa impositiva,il rimborso delle somme portate dalla suddetta cartella.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art. 111, comma 7, Cost. Rileva la ricorrente che la “rottamazione” era intervenuta in pendenza del giudizio in cassazione e pertanto l’Ufficio avrebbe dovuto far valere, con specifica eccezione, l’asserita definitività e irripetibilità del pagamento nel giudizio di legittimità, il quale si sarebbe in parte estinto nei limiti della cartella “rottamata”. Essendosi formato il giudicato sulla nullità dell’avviso di accertamento, il quale copre il dedotto e il deducibile, con conseguente obbligo di restituzione di tutto quanto riscosso dall’Amministrazione finanziaria sulla base del titolo invalido , si palesava illegittima la sentenza impugnata che aveva accolta l’eccezione proposta solo nel giudizio di ottemperanza.

3. Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, commi da 618 a 624, della l. n. 147 del 2013, con riferimento all’art. 111, comma 7, Cost. Sostiene la ricorrente che le norme sulla definizione agevolata non prevedono che il debito, per effetto dell’adesione, cambi natura, essendo esso derivante da iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza del giudizio, sicché la definitività dei pagamenti rimaneva subordinata all’esito del giudizio sui provvedimenti che li avevano originati. Rileva, inoltre, che nessuna delle norme che disciplinano la “rottamazione” prevede effetti sul giudizio di merito, come l’estinzione del processo o l’obbligo di rinunzia.

4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Va, anzitutto, osservato che alcun onere incombeva all’Ufficio di prospettare, nel corso del giudizio di legittimità, l’intervenuto pagamento effettuato a seguito della “rottamazione” della cartella, trattandosi di circostanza che comportava la riduzione della pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamento.Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non può pertanto essere invocato dalla contribuente per prospettare in pregiudizio dell’Amministrazione finanziaria preclusioni che non sono correlate a questioni che la stessa aveva interesse a far valere nel giudizio di legittimità.

Si osserva, inoltre, che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge(Cass. n. 27067 del 2017, Cass. n. 11735 del 2011).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell