Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25943/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency refusal due to lack of proof for service of appeal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25943/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss their appeal against the tax agency. The taxpayer argued that postal receipts proved service of the appeal, but the court found no evidence of actual delivery or the specific conditions required for equivalent service forms. Consequently, the court held that the appeal was never properly notified and the taxpayer failed to timely reactivate the notification process after the initial failure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16 comma 3 d.lgs. 31.12.1992 n. 546; Art. 33 d.m. 9.4.2001: Proof of service of procedural acts requires actual delivery or strict compliance with equivalent service conditions; mere postal receipts without recipient signature or proof of multiple simultaneous deliveries are insufficient to establish valid notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
service of process tax appeal notification postal receipt evidence equivalent service forms reactivation of notification procedural default tax administration rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 comma 3 d.lgs. 31.12.1992 n. 546
Preliminarmente va osservato che il Procuratore Generale, motivando la richiesta di rigetto del ricorso, ha osservato che l’atto d’appello, per il quale si era provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale ex art. 16, comma 3, d.lgs.
Art. 33 d.m. 9.4.2001
non avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto provata l’avvenuta notificazione dell’atto di appello nonostante l’esistenza di timbro apposto dall’operatore ai sensi dell’art. 33 d.m. 9.4.2001 che attestava la consegna all’Agenzia delleEntrate destinataria.
Art. 2699 c.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 24 Cost
Con il terzo motivo deduce violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., avendo la Commissione tributaria regionale fatto ricadere sulla contribuente notificante omissioni o carenze ad essa nonimputabili.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20789 del 2021
890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art.16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto (Cass. n. 20789 del 2021;
Cass. n. 24245 del 2011
Cass. n. 24245 del 2011 ) ; l’avviso doveva contenere, quindi, «l 'indicazione della data e dell'ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di ricevimento e la firma del soggetto ricevente, senza indicazione della sua qualità, e la sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione» (Cass.
Cass. n. 1906 del 2008
Cass. sez. un. n. 14594 del 2016
325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. sez. un. n. 14594 del 2016; Cass.
Cass. n. 20700 del 2018
14594 del 2016; Cass. n. 20700 del 2018; Cass.
Cass. n. 17577 del 2020
20700 del 2018; Cass. n. 17577 del 2020), tutti incombenti che nel caso di specie non risultano svolti dalla parte.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17981/2015 R.G. proposto da: CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO (GRNCRD55B01H501Z) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1512/2014 depositata il10/07/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE:

1. Con sentenza n. 603/2/10 la CTP di Catanzaro aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto dalla Società Generale Mobiliare spa in liquidazione contro il rifiuto dell’Agenzia delle entrate del rimborso degli interessi su creditiIVA. 2.La pronuncia era stata assunta a seguito della dichiarazione dell’Agenzia dell’avvenuto pagamento dei rimborsi richiesti.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto appello il Consorzio Bancario SIR in liquidazione, quale successore a titolo universale della Società Generale Mobiliare spa inliquidazione, reclamando un credito insoddisfatto di euro 2.118.879,46.

4. La CTR Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto il gravame non risultava notificato all’Agenzia delle entrate, che non si era costituita, essendo stato prodotto nel corso dell’udienza di discussione soltanto un avviso di ricevimento della notifica, con timbro delle Poste Italiane, ma privo di firma attestante l’avvenuta consegna del plico al destinatario.

5. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente che si è affidata a tre motivi e ha depositato memoria. 6.Non ha resistito con controricorso l’Agenzia.

7. Con ordinanza interlocutoria si è disposta l’acquisizione del fascicolo di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, commi 1 e 2, e 53 comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dell'art. 33, d.m. 9.4.2001 del Ministero delle Comunicazioni, con riferimento all’affermazione della mancata prova della notificazione dell’atto di appello nonostante il timbro apposto dall’operatorepostale che, in caso di invii multipli, vale come certificazione dell’avvenuta consegna all’Agenzia delleentrate destinataria.

2. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art.2699 c.c. non avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto provata l’avvenuta notificazione dell’atto di appello nonostante l’esistenza di timbro apposto dall’operatore ai sensi dell’art. 33 d.m. 9.4.2001 che attestava la consegna all’Agenzia delleEntrate destinataria.

3. Con il terzo motivo deduce violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., avendo la Commissione tributaria regionale fatto ricadere sulla contribuente notificante omissioni o carenze ad essa nonimputabili.

4. Preliminarmente va osservato che il Procuratore Generale, motivando la richiesta di rigetto del ricorso, ha osservato che l’atto d’appello, per il quale si era provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale ex art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, era inammissibile in quanto l’avviso di ricevimento era stato prodotto soltanto all’udienza e non entro il termine di cui all'art. 22, comma 1,d.lgs. 546/1992.

5. Al fine di accertare l’ osservanza da parte dell’appellante dell’onere di produzione, entro il termine di cui all’art. 22 comma 1, applicabile al giudizio d’appello ai sensi dell’art. 53 comma 2, della ricevuta di spedizione dell’atto di gravame, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio (v. art.22 ult. comma cit.), si è disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, da cui risulta che, richiesta la notifica dell’atto d’appello in data 30.3.2011, la fotocopia di ricevuta di spedizione dell’atto d’appello è stata depositata presso la segreteria della CTR della Calabria in data 13.4.2011, con il che risulta rispettato l’adempimento sopra indicato.

6. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere esaminati unitariamente, vertendo sul medesimo tema sotto diversi angoli visuali, e sono infondati. 7.La ricorrente, la quale lamenta la violazione dell’art. 33 D.M. 9.4.2001, secondo cui la prova della consegna p uò esser data dall’operatore postale «nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile», non ha fornito dimostrazione di questa evenienza ma si è limita ta ad ipotizzare che «presumibilmente» , essendo il destinatario un ente pubblico, vi sarebbe stato un invio multiplo di atti (v. ricorso pag. 14).

8. N on vi è prova dell’avvenuta consegna dell’atto né delle condizioni che giustificano le forme equipollenti di cui all’art. 33 cit. e la notifica risulta così non perfezionata; invero, la notifica dell’atto d’appello può essere effettuata - giusta l'espressa facoltà riconosciuta dall'art.16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato conavviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982 prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art.16 cit.) deve compiere per la spedizione dell'atto (Cass. n. 20789 del 2021;

Cass. n. 24245 del 2011 ) ; l’avviso doveva contenere, quindi, «l 'indicazione della data e dell'ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di ricevimento e la firma del soggetto ricevente, senza indicazione della sua qualità, e la sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione» (Cass. n. 1906 del 2008).

9. Qua n to al terzo motivo, la doglianza è infondata, perché, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. sez. un. n. 14594 del 2016; Cass. n. 20700 del 2018; Cass. n. 17577 del 2020), tutti incombenti che nel caso di specie non risultano svolti dalla parte.

10. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia non ha svolto difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contr