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Ordinanza Interlocutoria — n. 25938/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new trial due to lack of precedent on tax refund rights after illegitimate assessment declaration.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25938/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remitted the case for a new trial because no prior precedents existed regarding the specific legal issue. The taxpayer argued that a declaration of illegitimacy on a tax assessment, which was later modified into a denial of refund, created a right to the requested tax credit and violated the principle of effective jurisdiction. The court found the question unique and lacking decisive precedent, necessitating a public hearing rather than a summary ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a legal question lacks prior precedents and lacks the decisiveness required for summary judgment, the court must remit the case for trial in public session.

Parole chiave

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tax refund rights illegitimate assessment effective jurisdiction lack of precedent public hearing requirement tax credit denial remittal for trial impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 375 c.p.c.
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difettodell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod.
Art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, dell’art.
Art. 2909 cod. civ.
546/1992, dell’art. 2909 cod. civ., nonché dell’art.
Art. 24 Cost.
Il diniego comporterebbe inoltre la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione al principio di effettività della giurisdizione sancendo, di fatto, una doppia imposizione.
Art. 67 d.P.R. n. 600/1973
24 Co st e dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973.
art. 2909 cod. civ
546/1992, dell’art. 2909 cod. civ., nonché dell’art.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
24 Co st e dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973.
art. 24 Cost
Il diniego comporterebbe inoltre la violazione dell’art. 24 Cost.
art. 375 cod. proc. civ
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difettodell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: DALMATA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Trivoli e dall’Avv. Marco Pasquali, elettivamente domiciliata in Roma, via Marocco n. 18, presso lo studio “Trivoli Associati”; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 351/7/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 3 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

OTTEMPERANZAlette le conclusioni scritte del P.M., in persona del SostitutaProcuratrice Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: La Dalmata S.p.A. presentava dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 nella quale evidenziava IRPEG a credito di cui chiedeva il rimborso. L’Agenzia delle entrate emetteva successivamente avviso di accertamento, con il quale, oltre a non riconoscere il rimborso, richiedeva maggiore IRPEG irrogando la relativa sanzione per infedele dichiarazione. L’atto impositivo recepiva le risultanze di una verifica mirata al controllo della effettività e della spettanza del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2003.

La società contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento deducendone l’illegittimità perché emanato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, contestando altresì la pretesa impositiva e insistendo per il riconoscimento del rimborso. La CTP di Parma accoglieva il ricorso rilevando il mancato rispetto del termine dilatorio. Nell’atto di appello proposto avverso la decisione di primo grado l’Ufficio, dopo aver precisato di limitare la propria pretesa « al disconoscimento del credito d’imposta», concludeva chiedendo alla CTR di accertare la non spettanza in capo alla Dalmata S.p.A. del rimborso IRPEG.

La commissione tributaria regionale rigettava nel merito il gravame dell’Ufficio, ritenendo sussistente il credito d’imposta con diritto della società contribuente di ottenere il richiesto rimborso IRPEG. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 27623/2018, rigettando il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato della contribuente, basato sull’inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, dichiarava illegittimo l’avviso di accertamento. Pertanto, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorsodella contribuente.

La Dalmata S.p.A. proponeva quindi ricorso per ottemperanza dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva sancito l’illegittimità dell’atto impositivo, rimodulato in corso di causa in un provvedimento di diniego di rimborso, con conseguente diritto della contribuente di ottenere il chiesto rimborso. La C TR della Emilia - Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso . La CTR rilevava che il ricorso volto all’ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione, resa in sede cognitiva, non contiene specifiche prescrizioni da eseguire,atteso che il giudice dell’ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrateha depositato mero atto di costituzione. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 cod. civ., nonché dell’art. 24 Co st e dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973. Secondo la ricorrente la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento, rimodulato in corso di causa in diniego esplicito di rimborso, comportavail diritto della società contribuente di ottenere il rimborso chiesto nella dichiarazione dei redditi 2003.

Il diniego comporterebbe inoltre la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione al principio di effettività della giurisdizione sancendo, di fatto, una doppia imposizione. Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difettodell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo