Italian tax court remands case to public hearing due to novel legal issue on IRPEF refund denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and remanded the case for a public hearing. The agency argued that the lower court violated specific tax and procedural statutes regarding the denial of an IRPEF refund. The court found the legal question novel and lacking clear precedent, necessitating a public trial rather than a summary decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. d-bis t.u.i.r.; Art. 51, comma 2, lett. h) t.u.i.r.: When a legal issue is novel and lacks decisive precedent, the court must order a public hearing instead of ruling summarily.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro DE LUCIA ANGELO, rappresentato e difeso dell’Avv. Marianna Pacelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 61, presso loStudio Veneto; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 8029/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 17 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
Rilevato che: IRPEF RIMBORSOAngelo De Lucia proponeva ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEFrelativa agli anni 2002- 2010 (poi limitata agli anni 2002-2006). L’istanza concerneva le ritenute IRPEF operate su somme restituite all’INPS a titolo di trattamento pensionistico non spettante. La CTP di Benevento accoglieva il ricorso e la CTR della Campania confermava la decisione di primo grado. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che:
1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), e dell’art. 51, comma 2, lett. h)t.u.i.r. La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così d