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Ordinanza — n. 25932/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's request for expedited settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25932/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for an expedited settlement procedure. Although the tax agency argued for VAT deduction limits based on habitual financing operations, the taxpayer submitted a formal application and payment proof for the simplified resolution. Consequently, the court terminated the proceedings without addressing the substantive VAT arguments or the agency's claims.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. n. 197/2022; When a taxpayer formally requests an expedited settlement and provides proof of payment, the court must declare the proceedings extinguished regardless of pending substantive tax arguments.

Parole chiave

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VAT deduction pro rata expedited settlement procedure tax dispute termination L. 197/2022 taxpayer request Cassazione ordinanza financing operations imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. n. 197/2022
19, comma 5, e 19bis cit.,in considerazione delle operazioni esenti ex art. 10 del d.P.R.
Art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
Art. 1, commi 200 e 201 dell'Art. 1 della L. n. 197/2022
19, comma 5, e 19bis cit.,in considerazione delle operazioni esenti ex art. 10 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
19bis cit.; -con il secondo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
art. 2697 c.c
633/72 nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR -a fronte del calcolo della detraibilità Iva effettuata dall’Ufficio nei limiti del pro rata ai sensi degli artt.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24813 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Società Trasformazione Energie Rinnovabili s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in Oggetto:Tributi Iva 2014 19, comma 5, e 19-bis, del Dpr 633/1972- detrazione — pro rata — operazione esente calce al controricorso, dall’Avv.to Angelo Contrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Fabio Madama in Roma Via Buccari n. 3; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 812/14/2021, depositata in data 26 febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Società Trasformazione Energie Rinnovabili s.r.l. avverso la sentenza n. 2183/06/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società, esercente attività di produzione e commercio di energia elettrica avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per l’anno 2012, maggiore Iva, atteso che per le operazioni di finanziamento effettuate dalla contribuente in favore delle società del gruppo ed indicate esenti Iva, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/72, doveva, ad avviso dell’Amministrazione,trovare applicazione - stante la rilevata abitualità e crescenza degli importi delle stesse nel tempo –il pro rata di cui all’art. 19-bis, del Dpr 633/1972, escluso soltanto per le operazioni non rientranti nell’attività propria dell’impresa ovvero accessorie e/o occasionali; -la società contribuente resiste con controricorso; - in data 2 7 giugno 2023, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022.

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR -a fronte del calcolo della detraibilità Iva effettuata dall’Ufficio nei limiti del pro rata ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19bis cit.,in considerazione delle operazioni esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633/72, dichiarate dalla stessa contribuente - confermato la illegittimità dell’avviso di accertamento in questione in quanto trattavasi di operazioni di finanziamento non rientranti nell’attività propria dell’impresa e svolte occasionalmente, ancorché, come rilevato dall’Ufficio, le operazioni esenti in questione venissero svolte in modo sistematico dalla società e, peraltro, con importi crescenti negli anni con conseguente applicabilità del pro-rata di cui all’art. 19bis cit.; -con il secondo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR ritenuto, con una motivazione apparente, che le operazioni di finanziamento dichiarate dalla società esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633/72, non fossero soggette al calcolo del pro rata ai fini della detraibilità Iva in quanto occasionali, senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche sottese al proprio convincimento; -in prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, presentata in data 26 giugno 2023, correttamente ricevuta dall’Agenzia delle Entrate nonché F24 quietanzatorelativo al versamento della prima rata in data 23 giugno 2023; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione èmotivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); -deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a caricodi chi le ha anticipate; PQM La Cortedichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così de