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Ordinanza — n. 25918/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to defective form and failure to cite specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25918/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the petition inadmissible. The taxpayer submitted seven brief grievances alleging procedural violations regarding notification deadlines and the timing of the appeal, but failed to identify the relevant legal paradigms or provide detailed factual and legal arguments. The court dismissed the appeal because the grievances were apodictic, lacked necessary context, and did not specifically target the ratio decidendi of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 14 d.lgs 546/1992: Taxpayer appeals must be technically formulated with specific legal paradigms and detailed arguments; apodictic grievances lacking context and failing to target the specific ratio decidendi are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal defective form tax litigation ratio decidendi procedural vices notification deadlines Corte di Cassazione tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 14 d.lgs 546/1992
per mancatanotifica alle parti entro sei mesi (primo motivo); dell’art. 14 dicui al d .lgs 546 del 31.12.1992 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 per mancata notificadel ricorso in appello a tutte le parti in causa (secondo mo- tivo);dell’art.
Art. 16 d.lgs 546/1992
Art. 20 d.lgs 546/1992
Art. 21 d.lgs 546/1992
20 di cui al d .lgs 546 del31.12.1992 commi 2, 3 in relazione sempre alla notifica del ri- corsoin appello (quarto motivo) ; dell’ art. 21 di cui al d .lgs 546 del 31.12.1992commi 1, 2 per essere stato il ricorso in appello notificato oltre i termini massimi consentiti (quinto motivo) ; dell’ art.
Art. 22 d.lgs 546/1992
21 di cui al d .lgs 546 del 31.12.1992commi 1, 2 per essere stato il ricorso in appello notificato oltre i termini massimi consentiti (quinto motivo) ; dell’ art. 22 del d.lgsn.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2007 n. 389
Cass. Sez.Un. 29 marzo 2013 n. 7931
Cass. 4 marzo 2016 n. 4293
7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27149 /20 15 R.G. proposto da CUSATIANIELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Natale, do- miciliatopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – nonché EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian.1384/01/2015 depositata il 9 aprile 20 15 , e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lom- bardian.1384/01/2015 veniva accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Milano n. 202 /2 5 /201 1 , la quale aveva a sua volta par- zialmente accolto il ricorso introduttivo notificato da Aniello Cusati aventead oggetto la cartella di pagamento , asseritamente non pre- cedutadalla notifica di due avvis i di accertamento relativ i ad IRPEF, IRAPed IVA, oltre accessori, adottati per il disconoscimento di costi daoperazioni ritenute inesistenti quanto a gli anni di imposta 200 3 e 2004.

2. Il giudice di prime cure, condividendo in parte le ragioni addotte dalcontribuente, demandava all’Amministrazione finanziaria il rical- colodelle riprese , depurat e dalla quota IRPEF cui il ricorrente era ri- tenuto non soggetto . Il giudice d’appell o accoglieva la preliminare doglianzadell’Agenzia di tardività del ricorso introduttivo del giudizio inprimo grado, ritenuto inammissibile con conseguente conferma del contenutodella cartella.

3. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ri corso perC assazione, deducendo sette motiv i , che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso . L’agente della riscossionenon ha svolto difese. Consideratoche:

4. Con sette motivi di ricorso, senza individuazione del pertinente paradigmadell’art.360 primo comma cod. proc. civ., il contribuente prospettala v iolazione : dell’art. 327 primo comma cod. proc. civ. per mancatanotifica alle parti entro sei mesi (primo motivo); dell’art. 14 dicui al d .lgs 546 del 31.12.1992 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 per mancata notificadel ricorso in appello a tutte le parti in causa (secondo mo- tivo);dell’art. 16 del d .lgs 546 del 31.12.1992 commi 2, 3 per man- catanotifica del ric orso in appello a tutti i resistenti, « non essendo statonotificato alla CTP » e comunque notificato dopo il passaggio in giudicatodella stessa (terzo motivo); dell’art. 20 di cui al d .lgs 546 del31.12.1992 commi 2, 3 in relazione sempre alla notifica del ri- corsoin appello (quarto motivo) ; dell’ art. 21 di cui al d .lgs 546 del 31.12.1992commi 1, 2 per essere stato il ricorso in appello notificato oltre i termini massimi consentiti (quinto motivo) ; dell’ art. 22 del d.lgsn. 546 del 31.12.1992 commi 1, 2, 3, 4, 5 in quanto la costitu- zionenel giudizio in appello sarebbe stata depositata in mancan za delle notifiche richieste dalla legge (sesto motivo) ; de gli art t . 324 cod.proc. civ. e 2909 c od. c iv. in quanto sarebbe stata appellata la sentenzadi primo grado solo dopo il suo passaggio in giudicato (set- timomotivo).

5. I l Collegio osserva che i motivi di ricorso suddetti sono tutti viziati perla loro tecnica di formulazione , brevissima e apodittica , priva della necessariacontestualizzazione del ricorso per cassazione , come pure in difetto del l’individuazione dei paradigmi processuali rilevanti : mancainfatti l’enunciazione dei capi di sentenza specificamente im- pugnati, e persino l’esposiz ione compiuta del le ragioni in fatto e in dirittoa loro sostegno . 5.1.Gli apodittici motivi sono poi inammissibili anche perché non cen- suranola ratio decidendi espressa dal giudice d’appello .

Va al proposito reiteratoche, « In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonomee singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giu- ridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fon- date,non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta defini- tività delle altre non impugnate, all'annullamento della decision e stessa»(Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass.

Sez.Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Nel casodi specie nessuna delle sette doglianze di cui all’anomalo ricorso per cassazione in esame censura specificamente la r atio decidendi espressadalla CTR nella parte della sentenza d’appello che ha ritenuto tardivoil ricorso introduttivo del giudizio . 6.Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità deimotivi e le spese del giudizio di legittimità sono liquidate come da dispositivonei confronti dell’Agenzia costituita , e seguono la soccom- benza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte