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Ordinanza — n. 25872/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by overturning lower court order due to lack of available funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25872/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's arguments regarding *ne bis in idem* and *res judicata* because the underlying refund claim remained pending. However, the court allowed the taxpayer's claims regarding the application of new legislation limiting refund amounts. Consequently, the lower court's order was quashed and remanded to ensure the taxpayer receives the full refund if funds are available.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014; In tax refund proceedings, the court must verify the availability of allocated funds and cannot reduce the taxpayer's legally established rights due to budgetary constraints.

Parole chiave

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tax refund proceedings availability of funds ne bis in idem principle res judicata effect litispendence verification ius superveniens application remand to lower court ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l.
Art. 29 del d.l. n. 162 del 2019
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,in tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 cod. proc. civ.
civ., la violazione del principio di ne bis in idem e dell’art. 39 c od.
Art. 2909 cod. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per essere passata in giudicato la sentenza con la quale la CTP aveva rigettato il primo ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso.
art. 2909 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per essere passata in giudicato la sentenza con la quale la CTP aveva rigettato il primo ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’Ufficio volta a far rilevare la parziale estinzione dell’obbligazione gravante sull’Agenzia delle entrate per effetto dallo ius superveniens costituito dall’art.
art. 39 cod. proc. civ
Dalla ricostruzione della vicenda processuale sopra delineata emerge che il medesimo giudizio d i ottemperanza è stato proposto davanti a giudici diversi, di modo che ricorre, nella specie, un rapporto di litispendenza tra le causeai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16289 del 2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro VALVO LUIGI, rappresentato e difes o dall’Avv. Daniele Teodoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Letizia Evelina Grecoin Roma, via Dei Marcellini n. 33; - controricorrente – avverso l’ordinanza n. 105/4/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata i l 13 gennaio2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

OTTEMPERANZARilevato che: Luigi Valvo impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991, e 1992. La CTP di Siracusa rigettò il ricorso con sentenza poi passata in giudicato. Successivamente il contribuente propose altro ricorso contro il medesimo silenzio rifiuto che venne accolto dalla commissione tributaria provinciale con sentenza n. 3535/2/2017, decisione impugnata dall’Ufficio. Il contribuente propose quindi giudizio di ottemperanza dinanzi alla CTR della Sicilia che lo dichiarò inamm issibile con sentenza n. 5113/4/2018, poigravata di ricorso per cassazione.

Il Valvo haquindi proposto un secondo ricorso per ottemperanza della medesima sentenza. La CTR, con l’ordinanzaindicata in epigrafe, ritenuta la propria competenza, in accoglimento del ricorso, ha assegnato all’Agenzia delle entrate «termine fino al 31 marzo 2020 per rimborsare a Valvo Luigi il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza n. 3535/02/217 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa», fissando una successiva udienza per l’eventuale adozione degli opportuni provvedimenti in caso di ulteriore mancata ottemperanza.

Avverso lasuddetta ordinanza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Ilcontribuente resiste con controricorso e deposita ordinanza n. 28847 del 2020 con la quale questa Corte ha accolto il ricorso del contribuenteavverso la sentenza n. 5113/4/2018. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di ne bis in idem e dell’art. 39 c od. pro c. civ. Rileva che sulla medesima fattispecie oggetto del giudizio di ottemperanzache ha dato luogo all’ordinanza qui impugnatala CTR si era già pronunciata dichiarando inammissibile il ricorso per ottemperanza con sentenza impugnata con ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per essere passata in giudicato la sentenza con la quale la CTP aveva rigettato il primo ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso.

3. Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’Ufficio volta a far rilevare la parziale estinzione dell’obbligazione gravante sull’Agenzia delle entrate per effetto dallo ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017,per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativial rimborso imposti dalla norma suddetta.

5. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto – nella prospettazione del controricorrente - nei confronti di ordinanza interlocutoria, priva di contenuto decisorio, che si limitava ad assegnare all’Agenzia delle entrate un termine per adempiere, il cui mancato rispetto avrebbe comportato la prosecuzione del giudizio e l’emissione di sentenza con nomina del commissario ad acta.L’eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,in tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce un provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, ex art. 70, comma 7, del citato decreto, e di quelli eventualmente adottati nella successiva fase esecutiva, sicché essa, di regola, non è impugnabile per difetto di contenuto decisorio, come si desumedall’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita l’esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo(Cass. n. 16086 del 2017, Cass. n . 3804 del 2018 ) .

L’ordinanza in questa sede impugnata – che correttamente avrebbe dovuto assumere la forma della sentenza –con la quale la CTR ha adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’ottemperanza, presenta pertanto carattere decisorio, dovendosi riconoscere - per contro- contenuto meramente ordinatorio ai successivi provvedimenti eventualmente adottati dal giudice dell’ottemperanza e alla ordinanza di chiusura del procedimento.

6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Valvoha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3535/2/2017 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuentein relazione al silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991, e 1992. Ilricorso veniva dichiarato inammissibile dalla CTR della Sicilia con sentenza n. 5113/4/2018.Questa Corte, con ordinanza n. 28847 del 2020, ha accolto il ricorso proposto dal Valvo cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia.

Con un secondo ricorso il contribuente ha chiesto l’ottemperanza della medesima sentenza. La CTR, con l’ordinanza qui impugnata, ha accolto il ricorso. Dalla ricostruzione della vicenda processuale sopra delineata emerge che il medesimo giudizio d i ottemperanza è stato proposto davanti a giudici diversi, di modo che ricorre, nella specie, un rapporto di litispendenza tra le causeai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. Per consolidata giurisprudenza, l’eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ. (Cass. n. 27920 del 2017, Cass. n. 16634 del 2013).

Orbene, come emerge dal contenuto del motivo di ricorso e dagli atti allo stesso allegati, in conformità del principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate, nelle controdeduzioni depositate nel secondo giudizio di ottemperanza, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per ottemperanzain quanto la CTR si era già pronunciata sul precedente ricorso per ottemperanza dichiarandolo inammissibile (con sentenza impugnata per cassazione), denunciando la violazione dell’art. 39 cod. proc. civ. in tema di litispendenza. Va tuttaviarilevato che la ricorrente non ha adempiuto all’onere di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione fino all’udienza di discussione.

Controparte ha prodotto l’ordinanza n. 28847 del 2020 con la quale questa Corte ha accolto il ricorso del contribuente avverso la sentenza n. 5113/4/2018, relativa alla causa pregiudicante,cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia. Non risulta, nondimeno, che il giudizio sia stato riassunto dinanzi al giudice del rinvio e che lo stesso sia attualmente pendente, e difetta pertanto la prova –ilcui onere gravava sulla ricorrente - del la persistenza della pendenza della medesima causa presso altro giudice.

7. Il secondo motivo è infondato, posto che la preclusione del giudicato concerne il giudizio di rimborso, che risulta allo stato ancora pendente, e non il giudizio di ottemperanza della sentenza immediatamente esecutiva.

8. Il terzo ed il quarto motivo, esaminabilicongiuntamente per connessione, sonoammissibili – in quanto non involgono il merito della controversia -e fondati. Essi vertono sulla applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, e quindi ailimiti quantitativi per i rimborsi introdotti dalla norma suddetta. Sul punto,l’ordinanza impugnata non si è conformata al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati(Cass. n. 16289 del 2022).

9. In conclusione,in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri,l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso e rigetta gl i altri; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, se