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Ordinanza — n. 25853/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to tax settlement and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished because the underlying tax dispute was resolved through a simplified settlement agreement. The taxpayer had previously requested the case's termination, but the financial administration failed to submit the required formal request for extinguishment by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the matter ceased to be contested, rendering a substantive judgment unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 11 comma 10 d.l. 24.04.2017 n. 50; Art. 11 comma 10 d.l. 24.04.2017 n. 50: The tax litigation process extinguishes if the interested party fails to file the specific request for extinguishment by December 31, 2018, following a simplified settlement, thereby terminating the proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement extinguishment simplified tax procedure cessation of subject matter lack of interest parties Cassation tax appeal fini dell'IVA indagine per frode iva sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 11 comma 10 del d.l. 24.04.2017 n. 50

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 721 del 2022
Cass. 7.12.2018, n. 31732
115 del 2002 (ex multis, Cass. 7.12.2018, n. 31732).
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14282/2017R.G. proposto da S.P.A. Società di Commercializzazione e Distribuzione Ricambi in liquidazione, rappresentat a e difes a da gli avvocati prof. Corrado Magnani e Maria Antonelli, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, Piazza Gondar n. 22, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 1495/02/20 16, depositata il 14 . 1 2 .201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Torino accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla S.P.A. Società di Commercializzazione e Distribuzione Ricambi avverso gli Oggetto: Tributi avvisi di accertamento emessi per IVA in relazione agli anni 2007 e 2008; -con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, limitatamente al secondo rilievo (omessa applicazione dell’IVA su transazione per obsolescenza parti di ricambio); - la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR applicato erroneamente le regole di interpretazione del contratto attribuendo rilievodecisivo al contenuto di alcune fatture; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione perplessa e contraddittoria; - con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e controverso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato il contenuto di alcune missive; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento delle sanzioni; - successivamente con nota del 22.10.2017, notificata anche all’Agenzia delle entrate, la contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio, conseguente alla cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del d.l. 2 4 . 04 .201 7 , n. 50 , conv. con mo dif. dalla l. 21.06.2017, n. 96, allegando lerelative domand e inoltrat e all’Agenzia delle Entrate, per ciascun avviso di accertamento, con le rispettive ricevute e le quietanze mo dello F24 , riguardant i il pagamento degli importi dovuti; - con successiva memoria del 26.06.2023 ha reiterato la richiesta di estinzione del giudizio; - l’art. 11, comma 10 del d.l. n. 50 del 2017 prevede espressamente che «Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»; nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’Amministrazione finanziaria che evidentemente ne avrebbe interesse; - non resta, dunque, che dichiarare l’es tinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (ex multis, Cass. n. 721 del 2022); - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 11, comma 10, ultima parte del d.l. cit.; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (ex multis, Cass. 7.12.2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia de