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Ordinanza — n. 25813/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal of appeal with cost compensation request accepted by tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25813/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the request, which the tax agency accepted. The underlying dispute involved a payment order for erroneously refunded sums from the year 2000, previously decided by lower regional and provincial tax commissions. The Court ruled that the procedural act of withdrawal, accompanied by a request for cost compensation, legally terminated the proceedings under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390 e 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant, accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings with the possibility of compensating litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation taxpayer withdrawal cassation appeal rettifiche finanziarie ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972
Art. 2909 cod. civ.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento concludente con il quale l’Agenzia delle entrate ha dato spontanea esecuzione al giudicato.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 43 d.P.R. n. 602/1973
art. 2909 cod. civ
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADILETTA SERGIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Senatore ed elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 6,presso lo studio dell’Avv. Valerio Alvarez de Castro; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6645/20/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella c amera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AL RICORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da Sergio Adiletta contro la cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate per l’anno 2000, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 602/1973. Avverso lasuddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivoil ricorrente de duce la violazione de gli artt.2697 cod. civ. e 38-bisd.P.R. n. 633/1972. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento concludente con il quale l’Agenzia delle entrate ha dato spontanea esecuzione al giudicato.

2. Preliminarmente va rilevato che ilricorrente ha depositato, in data 11 aprile 20 23 , atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. L’Agenzia delle entrate ha aderito all’atto di rinunciacon nota di deposito del 26 aprile 2023. Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.,l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Ro