Cassation court allows tax appeal due to apparent lack of reasoning violating constitutional minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering its quashing and remittal. The taxpayer argued the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding tax adjustments for non-existent operations and fuel costs. The court found the appellate decision apodictic, failing to explain how specific invoices supported the findings or addressing the taxpayer's multiple grievances, thus violating the constitutional minimum for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 12 of the Civil Code: The Court of Cassation may quash a judgment if it is affected by an apparent lack of reasoning that renders the decision's foundation imperceptible, as this constitutes a violation of the constitutional minimum required for judicial motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 703 6 /20 22 R.G. proposto da NAPOLIROCCO, rappresentato e difeso all’avv. Salvatore Rijli - indi- rizzo pec , elettivamente domiciliato inRoma via Ovidio 32 presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano c/o StudioLBM, indirizzo pec: ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cala- bria, Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 287 0 /2021 , depositata il 06.09.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:
1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Cala- briaSezione Staccata di Reggio Calabria n. 287 0 /2021 e depositata il06.09.2021 veniva rigettato l’appello proposto da Napoli Rocco e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di ReggioCalabria n. 67 9 / 4 /201 5 . Tale decisione aveva a sua volta ri- gettato il ricorso introduttivo notificato all’Agenzia delle Entrate aventead oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Amministra- zionefinanziaria riprendeva nei confronti del contribuente maggiori II.DD.,IVA, sanzioni e accessori per l’anno di imposta 200 9 in con- seguenzadi operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e costi per acquistocarburanti ritenuti non inerenti .
2. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con laredazione di un p.v.c. elevato in data 13.7.2012 ne i confronti della ditta“Ecologica Napoli di Napoli Rocco” , esercente l’attività di smal- timentoe depurazione di acque di scarico, in seno alla quale veniva contestatal’indebita contabilizzazione di costi per euro 155.824,00 in violazione dell’art.21 comm a 7 del d.P.R. n.633/1972 , di cui euro 147.224,00rinconducibili ad operazioni inesistenti ed euro 8.600,00 peracquisto carburante , nel quadro di un accertamento analitico in- duttivoex art t .39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n.600/1973.
3. Il giudice di prime cu re rigettava le doglianze preliminari, tra cui quella di decadenza dal potere impositivo per asserita assenza dei presupposti per il raddoppio del termine e quella di violazione del dirittodi difesa. N el merito, in entrambi i gradi di giudizio venivano confermateintegralmente le riprese.
4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso percassazione, deducendo un unico motiv o , cui l’Agenzia delle en- trateha replicato con controricorso . Consideratoche:
5. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione.
6. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, dal momentoche non è diretto a contestare la valutazione dei fatti e del materialeprobatorio operate dal giudice del merito , bensì a censurare unamotivazione avulsa dalla fattispecie concreta e non individualiz- zata,ed è fondato. 6.1Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture»(Sez.
U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall 'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motiva- zione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva- zionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in q uanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- chéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate riale e gra- fico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af- fermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- menteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fettodi "sufficienza" della motivaz ione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830).
7. Nel caso di specie la sentenza impugnata , come censurato dal contribuente,manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento delprocesso di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi digravame, i quali al contrario sono stati riprodotti per compiuta au- tosufficienzain ricorso . A fronte dei plurimi motivi di gravame solle- vati,il giudice d’appello , con argomentazioni meramente tautologiche (ades. « le controdeduzioni dell’Ufficio colgono nel segno laddove evi- denzianoche i primi giudici hanno correttamente esposto il percorso argomentativo»),ha apoditticamente afferma to che l’appello è infon- dato.
8. L ’unico riferimento individualizzante è una frase , coll ocata tra pa- rentesi,che qui si riporta: « ci si riferisce, nello specifico, alle fatture emessedalla ditta Ferrigno Anna e dalla società Assistenza e Ricambi LoCascio srl » . Tale locuzione tuttavia non illustra le ragioni a soste- gnodelle conclusioni raggiunte dalla CTR con riferimento alla pluralità diriprese, per costi indeducibili e indetraibili originati da operazioni oggettivamenteinesistenti e spese carburante.
9. Le conclusioni restano pertanto apodittiche e ciò , unitamente alla totaleassenza dello svolgimento del processo e dell’esposizione delle censure di impugnazione della sentenza di primo grado , colloca la decisioneimpugnata al di sotto del minimo costituzionale. 10.In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale della Cala- bria in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimastiassorbiti e per le spese.
P.Q.M.
LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna