Court dismisses tax refund claim for old pension funds as 15% rate applies only to new funds post-2007.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal for a tax refund regarding excess IRPEF deductions on an old supplementary pension fund. The taxpayer argued the 15% tax rate applied, but the court found the funds were matured before 2001, triggering the separate taxation regime instead. Consequently, the lower court's rejection of the refund request was upheld, and the taxpayer was ordered to pay the agency's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005; Art. 360, cod. proc. civ.: The tax rate of 15% applies only to supplementary pension funds established after 2000; funds matured prior to 2001 are subject to the separate taxation regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10475/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro ISONIO SANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via Bevignani n.9, presso lo studio dell’Avv. Cesare Fucci, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZIA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti GaetanoDe Ruvo, Daniela Anziano e Dario Bottura, DINIEGO RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO -IRPEF R.G.
N.10475/2018 Cons. est. Valentino Lenoci -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del Lazion. 6287/ 1 6/2017 , depositata il 30 novembre 2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:
1. Il sig. IsonioSandro presentava, all’Agenzia delle Entrate di Roma, istanza di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di IRPEF, afferenti alla pensione integrativa INPS, PI n. 00155680, di cui era titolare dal 1° febbraio 2010, dato che tale ente, quale sostituto d’imposta, non aveva applicato la (minore) ritenuta fiscale del 15%, prevista dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Chiedeva, inoltre, che fossero rimborsati gli arretrati risultati dalle maggiori somme trattenute e che fosse operato il ricalcolo della pensione.
2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18563/46/2016, depositata il 25 luglio 2016, lo accoglieva.
3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 6287/26/2017 , pronunciata il 25 settembre 2017e depositata in segreteria il 30 novembre 2017, rigettava l’appello e compensava le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Isonio Sandro resiste con controricorso. L’I.N.P.S. si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale discussione orale ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. R.G. N.10475/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ -Considerato che:
6. Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6e dell’art. 23, commi 1, 5, 6, e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato, nel caso di specie, il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, comma 6, cit., al posto del sesto e del settimo comma dell’art. 23 del medesimo d.lgs., che limitano l’applicabilità della nuova disciplina alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati unicamente a partire dal 1° gennaio 2007.
7. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, la Corte osserva quanto segue. Il motivoè fondato. In materia di fondi previdenziali integrativi , è necessario richiamare, da un lato, l’art. 64 della legge17 maggio 1999, n. 144, che ha prescritto, a partire dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei fondi integrativi costituiti ex lege 20 marzo 1975, n. 70, fra i quali vi rientrala gestione speciale istituita presso l’INPS e, dall’altro, l’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, che dispone che, ai « lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. 23 ottobre 1992, n. 421», per quanto riguarda il regime fiscale dei montanti delle R.G.
N.10475/2018 Cons. est. Valentino Lenoci prestazioni entro il 31 dicembre 2006, «si applica il regime tributario vigente alla predetta data». Così delineata la base normativa applicabile al caso di specie, la giurisprudenza consolidata afferma il principio di diritto secondo il quale « i n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7, per ilavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dallal. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, deld.lgs. n. 252 del 2005 , ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"» (Cass. 19 luglio 2022, n. 22665) .
In particolare, deve aggiungersi che tale orientamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 13642 e 13645del 2011, rispetto al trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione PIA e Fondenel –materia limitrofa a quella in esame – ha statuito che « i n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore deld. l gs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata R.G. N.10475/2018 Cons. est. Valentino Lenoci di cui alD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 , comma 1, lett. a), eart. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dallaL. 26 settembre 1985, n. 482,art. 6; b ) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett.
a) e art. 17». Nel caso di specie, è pacifico che trattasi di montanti derivanti dal fondo integrativo previdenziale INPS soppresso dal 10 ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della legge n. 144/1999, il quale ha anche disposto la contestuale cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso. I montati pensionistici della gestione, pertanto, sono maturati non oltre il 30 settembre 1999, ragion per cui – anche se il contribuente ha iniziato a percepire la pensione dal 1° febbraio 2010- per gli stessi non trova applicazione il regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 11, sesto comma, del d.lgs. n. 252/2005. 8.Consegue l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado da Isonio Sandro. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio di merito, con condanna del controricorrente alla rifusione delle spese del R.G. N.10475/2018 Cons. est. Valentino Lenoci giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate , secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’I.N.P.S., rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Isonio Sandro. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito, e condanna Isonio Sandro alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, del