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Ordinanza Interlocutoria — n. 25788/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal pending simplified settlement request under new 2022 budget law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25788/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the submission of a simplified settlement request by the taxpayer. The taxpayer had filed a request for expedited resolution under Article 1, Paragraph 197 of Law No. 197/2022, which allows tax disputes to be settled via payment of a partial value. The court ordered the suspension because the law explicitly states that such proceedings are halted once the taxpayer requests the simplified definition, freezing the case until July 10, 2023.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; When a taxpayer requests a simplified definition of a pending tax dispute under the new budget law, the judicial proceedings are automatically suspended until the deadline for submitting the request and payment.

Parole chiave

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simplified tax settlement suspension of proceedings Law 197/2022 partial value payment tax dispute resolution sottrazione dell'iva rettifica delle detrazioni amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositatoin data 21 giugno 2023 copia della domanda di definizione agevolatapresentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022
4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.
Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositatoin data 21 giugno 2023 copia della domanda di definizione agevolatapresentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 12154 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro SERGIOROSSI S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difes a, anche disgiuntamente, dall’avv. Irene Pellecchia e dall’avv.Massimo Guido Antonini , elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori c/o Chiomenti in Roma via XXIV Maggio n.43 - indirizzopec massimo.antonini@legal.chiomenti.net ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’Emilia Romagna,n. 1323/12 /2021 , depositata l’8 . 11 .2021 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell ’Emilia Romagna n. 1323/12 /2021 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e con f e rmata la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Forlì n. 322 / 1 /201 9 , la quale aveva a suavolta accolto il ricorso introduttivo notificato d alla società Sergio Rossi S.p.a. avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TH06A101514/2018con il quale l’Amministrazione finanziaria recu- peravanei confronti del la contribuente maggior e IVA e irrogava san- zioni, avendo disconosciuto il diritto alla corrispondente detrazione relativamente al l’anno di imposta 20 16 .

2. Le riprese traevano origine da p.v.c. che sollevava iniziali conte- stazionicui replicava la società attraverso il ravvedimento operoso; facevaseguito questionario attraverso il quale l’Agenzia chiedeva alla contribuente d i specificare il trattamento contabile ai fini IVA delle fattureoggetto di contestazione ed emesse da soggetti non residenti, rispostaritenuta non satisfattiva dall’Amministrazione che conside- ravaparte degli acquisti rilevati nel p.v.c. non inerenti all’attività di impresa.

3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper C assazione, deducendo un unico motiv o , cui ha resistito la contribuente con controricorso . Da ulti mo la società deposita istanzadi sospensione del processo. Consideratoche:

4. In via preliminare va dato atto che la società controricorrente ha depositatoin data 21 giugno 2023 copia della domanda di definizione agevolatapresentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vi- goredall'1 gennaio 2023. 4.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2 022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagament o di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il cont ribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, reci tano, inoltre, che:

«Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione d egli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del t ermine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 5.La controversia va, dun que, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M.