Italian tax court suspends appeal pending accelerated settlement request under new 2022 tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The taxpayers argued for the dismissal of the appeal, while the Agency contended the merits of the tax assessment regarding profit loading percentages. The court ruled to suspend proceedings because the taxpayers submitted a request for accelerated settlement under the new 2022 tax law, which automatically pauses litigation until the settlement deadline passes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022: Pending tax disputes involving the Revenue Agency are suspended upon the taxpayer's request for accelerated settlement, halting the judicial process until the statutory deadline expires.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22457 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro BLONDI GIOIELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, BLONDI MARIA FRANCESCA,PIETRO BLONDI, SELMI DONA- TELLA e BLONDI PIERFEDERICO in qualit̀ di soci, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla (PEC: cazzolla.antonioma- rio@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati in Roma viale Giuseppe Mazzini n° 134, presso lo studio legale dell’Avv. Giu- seppe Maria Cipolla (Pec: giuseppemariacipolla@ordineavvocati- roma.org). –parte controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’Emilia Romagna, n. 305 / 8 /202 2 , depositata l’8 . 3 .202 2 e notificata in data 19.6.2022. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche:
1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Ro- magna n. 305/8/2022, depositata l’8.3.2022 e notificata in data 19.6.2022veniva rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì n. 692/3/2019, la quale aveva a sua volta riunito e accoltoi ricorsi proposti dalla società Blondi Gioielli S.p.a. nonché da Blondi Maria Francesca,Pietro Blondi, Selmi Donatella e Blondi Pierfederico, in qua- lit̀ di soci. I ricorsi introduttivi avevano ad oggetto cinque avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, Addizionali Regionale e Comunale rela- tivi all’anno di imposta 2011.
2. Nel dettaglio, la so ciet̀ veniva attinta dall’avviso n° THH061C03359/2016, con cui le veniva contestato un maggior reddito riveniente dalla mera applicazione delle cd. “percentuali di ricarico” e, consequenzialmente, sui maggiori imponibili cos̀ rideterminati veniva applicata l’IVA. A ciascuno dei quattro soci veniva notificato un auto- nomo avviso, n° THH051C03380/2016, n° THH051C03415/2016, n° THH051C03391/2016, n° THH051C03405/2016 con cui per l’anno 2011 veniva accertato in via presuntiva un maggior reddito di parteci- pazione derivante dai maggiori utili accertati e presunti distribuiti dalla società, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, il tutto nel quadro di un accertamento analitico-induttivo ex art.39 comma 1 d.P.R. n.600/1973.
3. Le riprese venivano caducatein entrambi i gradi di giudizio.Il giudice di prime cure riteneva non sussistesse la denunciata antieconomicità della gestione aziendalee la CTR confermava il rigett o nel merito de l gravame.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate h a pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un unico motiv o , cui ha nno resistito i contribuent i con controricorso . Da ultimo parte controricor- rente deposita istanza di sospensione del processo. Consideratoche: 4.In via preliminare va dato atto che parte controricorrente ha depo- sitatoin data 2 5 maggio 2023 copia della domanda di definizione age- volatapresentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 di- cembre2022, n. 197 , Bilancio di previsione dello St ato per l'anno fi- nanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vi- goredal 1 ° gennaio 2023. 4.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono esser e definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 4.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice , dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia , copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 4.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo di nanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
P.Q.M.
La Cort