Cassation court dismisses appeal when plaintiff withdraws case due to loss of interest in tax refund dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished after the appellant, AXPO Italia s.p.a., voluntarily withdrew the lawsuit. The company had previously argued against a tax authority suspension of an VAT refund linked to pending criminal proceedings, but those proceedings were resolved and the suspension revoked. The court granted the withdrawal request under Article 391 of the Civil Procedure Code because the plaintiff's interest had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The proceedings are extinguished when a party withdraws the suit due to a subsequent loss of interest, provided the opposing party has not been formally constituted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9994-2019, proposto da: AXPO Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., cf. 01141160992, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio dell’avv. Nicola Lucariello, dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente Avverso la sentenza n. 1207/05/2018della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 19.09.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 4 aprile 2023 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Laricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria, confermando la pronuncia di Iva –Rimborsi ex art. 38 bis d.P.R. 633/72 RGN 9994/2019 Consigliere rel. Federici primo grado, ha respinto il ricorso avverso l’atto di sospensione del rimborso iva, richiesto ex art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633. Ha riferito che, in ragione di alcuni procedimenti penali riconducibili alla contestazione di violazioni fiscali, l’Amministrazione finanziaria aveva sospeso il rimborso d’imposta relativo all’anno 2010.
L’atto era stato impugnato, ma la Commissione tributaria provinciale di Genova prima, quella regionale ligure, poi, avevano respinto le ragioni allegate. Il ricorso per la cassazione è stato affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha irritualmente depositato un atto, denominato “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione. Nella pendenza del giudizio la società ha rappresentato che le pendenze penali, per le quali l’ufficio aveva sospeso il rimborso, erano venute meno, e l’amministrazione finanziaria aveva provveduto a revocare la sospensione, liquidando il credito fiscale.
Ha dichiarato dunque di rinunciare al giudizio. Nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, essendo nelle more venuto meno l’interesse, ed a tal fine ha chiesto l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. La richiesta trova accoglimento, per sopravvenuta carenza di interesse della parte, così cessando la materia del contendere. Nulla va liquidato in ordine alle spese, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 cit., non essendosi mai costituita l’amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per