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Ordinanza — n. 25705/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional commission ruling on double tax interest on postal bonds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision ordering a tax refund. The taxpayer argued that interest earned on postal bonds was taxed twice, once via withholding and again in the final settlement. The court affirmed the lower court's finding that the regional commission correctly established the double taxation based on documentary evidence, rejecting the agency's claim that the taxpayer failed to prove the timing of the withholding.

Regesto Legislator

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Art. 16, 17, 127 t.u.i.r.; Art. 2697 cod. civ.: In cases of double taxation on interest from postal bonds, the tax authority must limit the final tax liability to the difference between the full rate and the withholding rate, provided the illegality is proven by documentary evidence.

Parole chiave

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double taxation interest postal bonds fruttiferi withholding tax refund burden of proof tax IRPEF final settlement nozione di doppia imposizione doppia occupazione doppia nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 16 t.u.i.r.
Art. 17 t.u.i.r.
Art. 127 t.u.i.r.
Art. 2697 cod. civ.
16, 17 e 127t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il contribuente, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato la data in cui gli interessi maturati sui B.P.F.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
16, 17 e 127t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1522 del 2017
Cass. n. 451 del 2013
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BAZZICALUPO PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Paudice, elettivamente domiciliat o presso la PEC : avvcarminepaudice@pec.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7923/27/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: Irpef – indennità di fine rapporto – buoni postali fruttiferi – interessi -regime Paolo Bazzicalupo presentava istanza di rimborso IRPEF sull’indennità di fine rapporto erogata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). Sosteneva il contribuente che il T.F.R. era stato corrisposto in parte in Buoni Postali Fruttiferi (B.P.F.) emessi dopo il 20 settembre 1986, che incameravano una quota di interessi, sui quali il percipiente aveva subìto, almomento dell’incasso dei titoli, la ritenuta del 12,5%e sui quali il datore di lavoro aveva già applicato la ritenuta del 33% ai finidella tassazione del trattamento di fine rapporto.

Stante la duplice imposizione effettuata sugli interessi, chiedeva la restituzione della ritenuta del 12,5%. Contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appellodel contribuente. La CTR riteneva sussistere la duplicazione d’imposta sugli interessi lamentata dal Bazzicalupo. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuenteresiste con controricorso e depos i ta memoria . Considerato che:

1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 127t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il contribuente, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato la data in cui gli interessi maturati sui B.P.F. era no stat i sottopostialla ritenuta del 12,5% e, quindi, se le somme corrispondenti agli interessi consegnate al contribuente erano al lordo o al netto del prelievo della ritenuta. In ogni caso, secondo la ricorrente , si tratterebbe di doppia imposizione economica, giuridicamente irrilevante sotto il profilo fiscale, stante l’insussistenza del medesimo presupposto.

2. Il ricorso è infondato. Non ricorre nella fattispecie in esame la dedotta violazione del principiodi ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di rimborso , avendo la CTR accertato in concreto la sussistenza di un ’ illegittima duplicazione d’imposta con riferimento al pagamento della ritenuta del 12,5% rilevando che la «circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquista agli atti processuali». La sentenza impugnata, per il resto, si è co nformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui « In tema di imposte sui redditi e nell'ipotesi in cui, sui buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986 -soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal d.l. n. 556 del 1986, conv., con modif., dalla l. n. 759 del 1986 - e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal datore di lavoro e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver scontato la ritenuta a titolo di imposta, al fine di evitare un'illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta di imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto), la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento va limitata all'eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta l'indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi - direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dal datore di lavoro in adempimento dell'obbligo di corresponsione della indennità medesima -al momento dell'incasso dei titoli e della riscossione degli interessi stessi»(Cass. n. 1522 del 2017;

Cass. n. 451 del 2013).

3. Il ricorso va dunquerigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore difensore antistatario. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.513,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Carm