Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25692/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on successor liability of dissolved company partners.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25692/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the Agency of Revenue's appeal and remanded the case to the lower court for a new hearing. The Agency argued that a partner of a dissolved company automatically succeeds to tax debts without proving actual benefit from liquidation. The court deferred the decision because the Supreme Court had recently remitted a similar question regarding the passive standing of partners in dissolved companies. Consequently, the lower court must wait for the Supreme Court's final ruling on this legal issue before proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2495 cod. civ.; Art. 360, para. 1, no. 3 cod. proc. civ.: The Court remands the case to await the Supreme Court's decision on the passive standing of partners of a dissolved company, as the lower court's ruling on successor liability depends on the resolution of this pending constitutional question.

Parole chiave

Generato dall'IA
successor liability dissolved company tax debt passive standing liquidation distribution Cassation remand Supreme Court precedent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2495 cod. civ.
Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, para. 1, no. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 375, para. 2 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
art. 2495 cod. civ
Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 7425 del 14 marzo 2023

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12043/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro FERRARO NICOLINA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fiore Pagnozzi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, –intimata – AVVISO DI INTIMAZIONE – IRES 2008 R.G. N.12043/2018 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8393/13/2017 , depositata il 10 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Equitalia Sud S.p.a. (alla quale è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione) notificava, in data 30 luglio 2015, nei confronti di Ferraro Nicolina, avviso di intimazione di pagamento n. 01720159003251488000, con il quale veniva richiestoil pagamento di € 31.737,47, quantificato a seguito dell’accertamento n. TFM030200472, notificato il 23 marzo 2012, relativo a debiti fiscali, per l’anno di imposta 2008, della società Lanfranco Auto s.r.l., di cui la contribuente era socia e che era stata estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 31 dicembre 2013.

2. Proposto dal la contribuente ricorso avverso tale intimazione di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Benevento, c on sentenza n. 819/07/2016, depositata il 31 agosto 2016, lo accoglieva, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione tributaria regionale de lla Campania , con sentenza n. 8393/13/2017, pronunciata il 26 settembre 2017 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2017 , rigettava l’appello e compensava le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Ferraro Nicolina resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. R.G. N.12043/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Ritiene, in particolare, che, nella fattispecie in esame, si sarebbe verificata la successione a titolo particolare della socia nel debito tributario della società estinta, in quanto tale fenomeno, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sarebbe limitato ai casi in cui i soci partecipino al riparto del bilancio finale di liquidazione ovvero percepiscano indebitamente ciò che sarebbe spettato, in tutto o in parte, ai creditori.

7. In via assolutamente preliminare, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia, in considerazione della recente rimessione alle sezioni unite di questa Corte (ordinanza n. 7425 del 14 marzo 2023) della questione riguardante la legittimazione passiva dei soci di società estinta (e cioè se questa sussista pur in assenza di prova circa l’utile partecipazione dei soci alla ripartizione finale, o se è necessario comunque provare la reale percezione di somme da parte dei soci all’esito della liquidazione, ovvero, ancora, se gli ex-soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo del rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione), e la persistenza dell’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate. R.G. N.12043/2018 Cons. est. Valentino Lenoci Appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. su tali questioni, che hanno rilevanza anche nel presente giudizio. P. Q.