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Ordinanza — n. 25536/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's notification validity based on subjective effect separation principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25536/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Claudio Levi's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding a tax notice sent in 2014. The court affirmed that the notice was validly served within the five-year limitation period because the recipient received it in 2015, applying the principle of subjective separation of notification effects. Consequently, the court ruled that the lower court correctly found no need for further evidentiary measures to establish the service date.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 161 legge 27 dicembre 2006 n. 296; Art. 360 cod. proc. civ.: The principle of subjective separation of notification effects applies to tax imposition acts, meaning the limitation period runs from the recipient's receipt, validating service within the statutory term even if mailed earlier.

Parole chiave

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tax notification validity five year limitation period subjective separation of effects tax assessment notice cassation appeal dismissal procedural time limits evidentiary measures tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
con ricorso notificato tramite servizio postale in data 15/19 marzo 2019, Claudio Levi proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, ribaditi con la memora di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata il 20 aprile 2023;
Art. 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile
con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 2948, primo comma, numero 4 del codice civile
Art. 2943, quarto comma del codice civile
Art. 210 del codice di procedura civile
n.546/1992, al giudice tributario è consentito ordinare l'esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 210 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 7 d.lgs. n.546/1992
33506/2018), a seguito della soppressione del terzo comma dell'art. 7 d.lgs. n.546/1992, al giudice tributario è consentito ordinare l'esibizione dei documenti, ai sensi dell'art.
art. 210 cod. proc. civ
n.546/1992, al giudice tributario è consentito ordinare l'esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., quando è impossibile acquisire altrimenti la prova […] ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti […]» (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 33506/2018
Cass. ord. n. 33506/2018), a seguito della soppressione del terzo comma dell'art.
Cass. Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38062
Cass., Sez. III., 8 ottobre 2021, n. 27412
Cass., Sez. III., 8 ottobre 2021, n. 27412, che richiama Cass., 21 ottobre 2017, n.
Cass., 21 ottobre 2017, n. 4504
27412, che richiama Cass., 21 ottobre 2017, n. 4504; Cass.,16 novembre 2010, n.
Cass., 16 novembre 2010, n. 23120
Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606
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Testo completo

o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8761/2019 del ruolo generale, proposto DA L EVI C LAUDIO (codice fiscale LVE CLD 57M26 A794 D), nato a Bergamo il 26 agosto 1957, residente in Montelibretti (RM), Località Sconfitta snc, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dagli avv.ti Antonio Giudici del Foro di Bergamo (codice fiscale GDC NTN 56C21 A794 U) e Franco Di Lorenzo del Foro di Roma (codice fiscale DLR FNC 51R31 H501 U), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via Germanico n. 12, int. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI M ONTELIBRETTI (codice fiscale 02457650584), con sede in Montelibretti (RM), Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, in virtù di deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 25 marzo 2019 e di determinazione n. 7 della Giunta comunale del 10 aprile 2019, TARSU dall’avv.

Gian Luca Ubertini del Foro di Roma (codice fiscale BRT GLC 61L15 H282 Y), con studio in Roma, alla Via Innocenzo XI n. 8. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6215/10/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 19 settembre 2018; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 3 maggio 2023; RILEVATO CHE : 1.oggetto del contendere è la TARSU relativa all’anno d’imposta 2009, richiesta dal Comune di Montelibretti per l’importo di 694,88 €, oltre accessori, con avviso di accertamento n. 36 del 18 dicembre 2014; 1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal Comune di Montelibretti contro la pronuncia n. 22424/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, dando atto che l'avviso di accertamento era stato consegnato all'ufficio postale in data 23 dicembre 2014 e ricevuto dal contribuente il 12 gennaio 2015, per poi ritenere che detta notifica fosse intervenuta entro il termine decadenziale di cinque anni di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamando sul punto il principio giurisprudenziale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificato e per il notificante, reputata applicabile non solo agli atti processuali, ma anche a quelli di imposizione tributaria;

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 15/19 marzo 2019, Claudio Levi proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, ribaditi con la memora di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata il 20 aprile 2023;

3. il Comune di Montelibretti resisteva con controricorso notificato il 23 aprile 2019; CONSIDERATO CHE :

1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, primo comma, num. 4, cod. civ. e 2943, quarto comma, cod. civ., oltre che degli artt.1334 e 1335 cod. civ., «per non avere la commissione tributaria regionale ritenuto il credito tributario prescritto nonostante la decorrenza del termine prescrizionale in assenza di atti validi ad interrompere la prescrizione, omettendo di considerare che l’atto interruttivo della prescrizione ha natura recettizia sicché per esso non può valere il principio, indicato da Corte Cost. 477/02, di scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione (adempiuta con la spedizione dell'atto notificato) per il notificante e per il destinatario»(v. pagina n. 3 del ricorso);

2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «per avere la commissione tributaria regionale ritenuto tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento rispetto ai termini di decadenza indicati dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 27.12.2006, quando il contribuente eccepiva non la decadenza ma l’intervenuta prescrizione del tributo» (v. pagina n. 3 del ricorso);

3. con la terza doglianza, Claudio Levi ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. «per avere la commissione tributaria regionale omesso ogni valutazione circa il mancato accoglimento dell’ordine di esibizione richiesto in corso di causa» (così a pagina n. 3 del ricorso);

4. con l’ultima ragione di impugnazione, il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. «per avere la commissione tributaria regionale violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, condannando il sig. Levi alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio non richiesta dall’appellante»(v. pagina n. 3 del ricorso);

5. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.

6. i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi; 6.1. pacifica risultando la natura dell’atto impugnato in termini di avviso di accertamento, va dato conto che l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede – per quanto ora rileva – che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono […] all'accertamento d'ufficio [….] degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato […] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui […] o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 di cembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»; 6.2. la norma ha così espressamente stabilito che si tratta di un termine di decadenza e di tanto questa Corte non ha mai dubitato (cfr., sulla natura decadenziale del termine Cass. Sez. VI/Trib., 28 ottobre 2022, n. 31897, che richiama Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900); 6.3. in tema di decadenza la giurisprudenza di questa Corteha costantemente affermato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione eseguita tramite il servizio postale anche agli atti amministrativi di natura impositiva (Cass., Sez.

V/VI, 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass., Sez. V/VI, 6luglio 2012, Cass., Sez. V, 10 giugno 2008, n. 15298), come poi definitivamente chiarito, pur a fronte della natura recettizia degli atti di imposizione, anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, secondo cui: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (così Cass. Sez. U, civ., 17 dicembre 2021, n. 40543); 6.4. alla stregua di tale principio, (ribadito da Cass., Sez. VI/V, 16 novembre 2020 n. 33681 e da Cass. Sez.VI/V, 11 agosto 2022 n, 24679) deve, pertanto, reputarsi corretta la valutazione del Giudice dell’appello che ha considerata tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata (come detto, in data 23 dicembre 2014) prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta (in data 12 gennaio 2015) successivamente alla predetta scadenza;

7. anche il terzo motivo di impugnazione va respinto; 7.1. con esso, il ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione da parte della Commissione sull’istanza di esibizione «dell’originale dell’elenco dei plichi consegnati all'ufficio postale per la notificazione (allegato in copia alle controdeduzioni depositate in primo grado […]) e così del timbro ivi apposto» (così a pagina n. 17 del ricorso); 7.2. sul piano dei principi va ricordato che, «come questa Corte ha già rilevato (cfr. Cass. ord. n. 33506/2018), a seguito della soppressione del terzo comma dell'art. 7 d.lgs. n.546/1992, al giudice tributario è consentito ordinare l'esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., quando è impossibile acquisire altrimenti la prova […] ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti […]» (Cass.

Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38062); 7.3. l'emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa all’esercizio di un potere discrezionale del giudice e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, con la conseguenza che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione ed il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr.

Cass., Sez. III., 8 ottobre 2021, n. 27412, che richiama Cass., 21 ottobre 2017, n. 4504; Cass.,16 novembre 2010, n. 23120); 7.4. nella specie, il Giudice regionale ha «considerato che dalla documentazione in atti si rileva che il Comune di Montelibretti ha consegnato all'ufficio postale l'avviso di accertamento in data 23 dicembre 2014» (così nella sentenza impugnata) sulla base di un accertamento fattuale non sindacabile nella sede che occupa e che ha indotto a ritenere superflua l’integrazione istruttoria, con motivazione implicita, quanto chiaramente percepibile;

8. anche l’ultima doglianza va disattesa; 8.2. il giudice d'appello, infatti, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali e, quindi, anche senza istanza di parte, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia; 8.3. in tal senso si è espressa questa Corte, affermando che «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite» (così Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606);

9. alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, quindi, rigettato;

10. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza;

11. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Claudio Levi al pagamento in favore del Comune di Montelibretti della somma di 600,00 €, oltre a 200,00 € per spese vive, ed accesso