Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary withdrawal of the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the suit. The appellant, D'Amato Lugi, had previously challenged a regional tax commission decision regarding the simplified procedure under D.L. 193/2016. The court ruled that this withdrawal legally terminated the proceedings with costs borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 proc. trib.; The voluntary withdrawal of a tax appeal by the taxpayer results in the extinction of the judicial proceedings with costs allocated to the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26297/2016R.G. proposto da: D’Amato Lugi, con gli avvocati prof. Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e Sonia Vulcano, nel domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Roma, alla via Crescenzio n. 91 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t. , rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l a Campania, n.3802/18/16,pronunciata 18 dicembre 2016 e depositata il 19 aprile 2016, non notificata.
Oggetto:DL 193/2016 8– 2629 7 - 201 6 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneralePaola Filippi che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; Udita per la parte pubblica l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca, nessuno comparsoper la parte privata. RILEVATO In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato atti di rinuncia al ricorso per definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016.
CONSIDERATO Che la predetta rinuncia comporta l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate(art. 46 proc. trib.). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate