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Ordinanza — n. 25487/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding the ten-year prescription term for local taxes over the five-year term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25487/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision that declared local taxes prescribed after five years. The agency argued for the shorter five-year term, but the court found the regional commission correctly applied the ordinary ten-year prescription rule under Article 2946 of the Civil Code. Consequently, the court ruled that the administrative deadline for opposition does not automatically shorten the substantive prescription period unless a specific law provides otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2953 c.c.: The ordinary ten-year prescription period applies to local taxes unless a specific law establishes a shorter term; the administrative deadline for opposition does not equate to a substantive shortening of the prescription period.

Parole chiave

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prescription period local taxes ten year term five year term tax collection agency substantive law administrative deadline arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure
con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 2946 of the Civil Code
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946, contestando la sentenza «[…] nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art.
Art. 2953 of the Civil Code
23397/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte si è limitata ad affermare il principio della «inapplicabilità ai crediti iscritti a ruolo (di natura previdenziale) della prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c.
Art. 20 of D.Lgs. 112/1999
non ha poi pregio il riferimento all’art. 20 del d.lgs.
Art. 22 of D.L. 34/2023
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; stante il disposto dell’art. 22 d.l.
Art. 13, paragraph 1, quater, of the Unified Tax on Judicial Proceedings
l’istante ha aggiunto che detta tesi interpretativa è sostenuta, ad abundantiam,anche dal disposto degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
art. 2946 c.c
2946, contestando la sentenza «[…] nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnabile dal debitore» (v.
articolo 2946 c.c
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946, contestando la sentenza «[…] nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art.
art. 2953 c.c
23397/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte si è limitata ad affermare il principio della «inapplicabilità ai crediti iscritti a ruolo (di natura previdenziale) della prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c.
art. 2946 cod. civ
7 del ricorso), avendo, invece, l'Agenzia dedotto l'operatività della previsione di diverso art. 2946 cod. civ.; 1.3.

Giurisprudenza citata

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Cassation, Section T, June 18, 2020, no. 11814
Cassation, Section VI/III, May 15, 2018, no. 11800
Cassation, Section VI/V, December 19, 2019, no. 33797
Cassation, Labor Section, April 26, 2019, no. 11335
Cassation, Section T, no. 23397/16
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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29546/2018 del ruolo generale, proposto DALLA AGENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale, avv. Barbara Turrin, quale responsabile pro tempore del contenzioso della Direzione Regionale della Lombardia, giusta atto a rogito del notaio in Roma, Marco De Luca del 5 luglio 2017 (rep. 42912-racc. 24410), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv.

Fabio Francesco Franco (codice fiscale FRN FFR 63P01 F152), con studio in Roma, alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19. - RICORRENTE – CONTRO il C ONDOMINIO DI V IALE A BRUZZI N . 83, M ILANO (codice fiscale 802032801532), in persona del legale rappresentante pro tempore, TRIBUTI LOCALI rag. Emanuele Calvi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dall’avv. Antonietta Maenza Dell’Orco (codice fiscale MNZ NNT 70A64 F205 G), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Federico Cesi, n. 30, presso lo studio dell’avv.

AntoninoIlacqua. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1039/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 12 marzo 2018; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 4 maggio 2023; RILEVATO CHE :

1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Lombardia accoglieva parzialmente (limitatamente alla carenza di giurisdizione del giudice tributario adito relativamente ai crediti per canoni d’acqua) l’appello principale proposto dall’agente della riscossione contro la pronuncia n. 7327/41/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano ed accoglieva interamente quello incidentale avanzato contro la medesima sentenza dal Condominio di Viale Abruzzi n. 83-Milano, il tutto ritenendo prescritta la pretesa relativa ai tributi locali (TARSU), considerando applicabile, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione e non anche quello decennale, così come nel medesimo termine reputava doversi calcolare il termine di prescrizione per le sole sanzioni e gli interessi relativi al credito IRPEF, una volta divenuta definitiva la relativa cartella di pagamento;

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 5/9 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (da ora AdER) proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di censura;

3. il condominio di Viale Abruzzi n . 83 - Milano resisteva con controricorso notificato il 6 novembre 2018; CONSIDERATO CHE :

1. con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946, contestando la sentenza «[…] nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnabile dal debitore» (v. pagina n. 6 del ricorso); 1.1. l'istante, dopo aver premesso che «i giudici dei gradi di merito sono incorsi in un travisamento degli atti/fatti processuali - per aver omesso di rilevare che sono stati prodotti agli atti del giudizio copia atti attestanti l'interruzione della prescrizione - che dunque non si è comunque verificata», assumendo che «il credito di cui alle menzionate cartelle di pagamento […] è stato nuovamente intimato con il preavviso di fermo impugnato e si prescriverà non prima del 2025», ha posto in rilievo che «il punto controverso sotteso al presente il motivo di ricorso è […] rappresentato dall'individuazione del termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, se è quello quinquennale (come statuito dalla Commissione tributaria Provinciale e Regionale), oppure se quello ordinario decennale previsto dall'articolo 2946 c.c. (come sostenuti da Agenzia delle Entrate anche dei gradi merito del giudizio» (v. pagina n. 7 del ricorso); 1.2. la ricorrente ha precisato che la sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte si è limitata ad affermare il principio della «inapplicabilità ai crediti iscritti a ruolo (di natura previdenziale) della prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. (actio iudicati), la cui applicabilità nel caso di specie non è invocata da nessuno» (v. pagina n. 7 del ricorso), avendo, invece, l'Agenzia dedotto l'operatività della previsione di diverso art. 2946 cod. civ.; 1.3. il ragionamento della ricorrente si è sviluppato sul rilievo secondo il quale il ruolo esecutivo riportato nelle cartelle di pagamento è titolo esecutivo ex lege e che « in assenza di qualsiasi previsione normativa derogatoria, tale diritto è soggetto al termine decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.», per cui « a decorrere dalla notifica della cartella […] non dovrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti sottesi portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per i crediti pecuniari nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella» (v. pagina n. 9 del ricorso); 1.4. l’istante ha aggiunto che detta tesi interpretativa è sostenuta, ad abundantiam,anche dal disposto degli articoli 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui «i ruoli, seppure già oggetto di discarico, possono essere nuovamente azionati per l’attività di recupero coattivo nei confronti del contribuente a seguito del riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» (così a pagina n. 11 del ricorso); 1.5. per tale via, l'Agenzia ha ritenuto «l'erroneità e l’illegittimità della sentenza contro cui si ricorre nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti con le cartelle di pagamento nn. 06820050377322467000 e 06820070354218405000 […] e le successive procedure poste in essere poiché al momento della notifica di detti atti l'invocato termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non era ancora spirato» (v. pagina n. 12 del ricorso);

5. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.

6. va subito posto in evidenza che il riferimento all’interruzione del termine di prescrizione, solo accennato senza alcun riferimento alle essenziali date di riferimento, si pone in frontale contrasto con la valutazione di merito fornita dal Giudice regionale, che ha ritenuto prescritti i crediti, «in assenza di atti interruttivi» (v. pagine 3 e 4 della sentenza), con ciò ponendo a questa Corte, attraverso un uso improprio dell’art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ., la rivisitazione di una quaestio facti, come tale inammissibile nella presente sede; tale parte del motivo è, quindi, inammissibile.

7. la doglianza non è invece fondata, con riferimento alla dedotta natura decennale dei termini di prescrizione delle pretese relativa al tributo locale ed alle sanzioni ed interessi del credito Irpef, a seguito della irretrattabilità dei crediti per effetto della mancata impugnazione dei relativi atti impositivi e/o delle cartelle di pagamento; 7.1. la ricorrente non dubita che l’originario termine di prescrizione sia quinquennale, ma sostiene che, una volta iscritto a ruolo o divenuto non più contestabile per la mancata impugnazione degli atti, operi, in assenza di una specifica previsione, il termine di prescrizionale, come risulterebbe confermato anche dalla previsione dell’art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

8. tale ordine di idee non può, tuttavia, essere seguito; 8.1. intanto, la legge (art. 2948, primo comma, num. 4, cod. civ. e art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 447) prevede sia per i tributi locali (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 23 ottobre 2010, n. 4283), che per le sanzioni (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 8 marzo 2022, n. 7486) e gli interessi (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2095), un termine breve di prescrizione, che è di cinque anni; 8.2. ciò rende infondato il primo argomento sviluppato dalla dell’Agenzia, il quale tra l’altro omette di spiegare le ragioni per le quali tale originario termine di prescrizione breve dovrebbe, per la mera non impugnazione dell’atto impositivo o della cartella di pagamento, convertirsi nel più lungo termine decennale; 8.3. sovviene, in ogni caso, l’insegnamento delle Sezioni Unit e delle Corte di cassazione del 17 novembre 2016, n. 23397, di cui l’Agenzia fornisce una lettura riduttiva, la quale – come già chiarito da questa Corte - « giudicando in tema di riscossione di contributi previdenziali, per i quali risultava applicabile, secondo la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 il termine di prescrizione quinquennale, chiarì che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

Detto principio trova applicazione - come chiarito dalle stesse Sezioni Unite - con riguardo a tutti gli a tti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi, oltre ai crediti previdenziali, crediti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchèdelle sanzioni per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. «”Con la conseguenza" così testualmente le Sezioni Unite -"che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"» Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.» (così, Cass. , Sez.

T., 18 giugno 2020, n. 11814 e nello stesso senso, tra le altre, Cass., Sez. VI/III, 15 maggio 2018, n. 11800 e Cass., Sez. VI/V, 19 dicembre 2019, n. 33797); 8.4. la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, il che rende il motivo privo di fondamento;

9. non ha poi pregio il riferimento all’art. 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; 9.1. già la pronuncia di questa Corte (Cass. sez. lav. ord. 26 aprile 2019, n. 11335) aveva chiarito che il riferimento previsto da detta disposizione concerne il procedimento amministrativo per il recupero delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito; 9.2. a tanto, vanno aggiunte le seguenti riflessioni: a. «[…]nell'ambito di una considerazione appunto unitaria del procedimento di riscossione, il riferimento al termine decennale di prescrizione - ferme restando le disposizioni sostanziali che possano stabilire termini più brevi - si pone necessariamente in correlazione con quella che si pone come la disciplina ordinaria, se non derogata da diversa disposizione di legge»; b.

«[…] quanto all'argomento di primo acchito suggestivo secondo il quale non potrebbe desumersi l'utilità di una reiscrizione a ruolo di somme per le quali, in relazione alla disciplina sostanziale, con riferimento all'eventuale decorso della prescrizione quinquennale, non sarebbe più sussistente la possibilità di escutere il debitore, attiene alla natura dell'eccezione di prescrizione quale eccezione in senso stretto (art. 2938 c.c.), a fronte della quale, in mancanza d'impugnazione nei termini per detto motivo di un avviso d'intimazione di pagamento che dovesse contenere crediti per i quali la disciplina sostanziale preveda una diversa più breve prescrizione, non potrebbe rilevarsi d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve, ove verificatosi»; c. si «impone di limitare - così come indi cato dalle SU nella citata pronuncia n. 23397/16 -il riferimento al termine decennale di prescrizione al procedimento amministrativo tra l'ufficio e l'agente della riscossione per il recupero delle somme oggetto di originario discarico come inesigibili, come conseguenza diretta dell'interpretazione costituzionalmente orientata del citato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (già comma 5) » (così, ancora, Cass., Sez.

T., 18 giugno 2020, n. 11814);

10. alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, dunque, rigettato;

11. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza; stante il disposto dell’art. 22 d.l. 34/2023, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento della ricorrente Ader al pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater TU 1