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Ordinanza Interlocutoria — n. 25453/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remanded to allow time for tax payment plan completion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25453/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal and remanded the case to a new docket. The appellants had previously lost at the regional level regarding tax assessments on their partnership shares. The court granted a request to postpone proceedings because the taxpayers were actively paying off a new, expedited tax payment plan.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal is pending and the parties have entered into a new tax payment plan with a specific deadline, the court must remand the case to a new docket after that date to allow for the plan's completion.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal tax payment plan remand to new docket tax assessment appeal procedural postponement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375, comma 2 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26738/2013R.G. proposto da: DELL’ORTO FEDERICO; DELL’ORTO ANDREA; DELL’ORTO VITTORIO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi, rappresentati e difesi dal prof. avv. Gianfranco Gaffuri e dall’avv. Gabriele Pafundi in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 38/19/2013 , depositata l’11 aprile 2013 ;

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2001. R.G. N.26738/2013 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio 1, con distinti avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2008 - previa ricostruzione induttiva della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda posta in essere in data 8 gennaio 2001 tra la società Colorificio IV Novembre s.a.s. di Dell’Orto Federico e la società Colorificio IV Novembre s.r.l.

– rideterminava il maggior reddito d’impresa della predetta Colorificio IV Novembre s.a.s. di Dell’Orto Federico, e, di conseguenza, i maggiori redditi di partecipazione dei soci Dell’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio. In detti avvisi veniva precisato che, avendo la società ed il socio accomandatario Dell’Orto Federico, aderito al condono tombale di cui alla legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, l’accertamento riguardava il solo reddito personale dei soci Dell’Orto Vittorio e Dell’Orto Andrea, che invece non avevano aderito alla definizione agevolata suddetta.

2. Avverso l’avviso di accertamento nei confronti della società, e gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci accomandanti, proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano sia il socio accomandatario Dall’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio (quali successori della società Colorificio IV Novembre s.a.s., nelle more cessata), nonché Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio in proprio; la Commissione tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 199/23/2010, accoglieva il ricorso suddetto, ritenendo che, a seguito dell’adesione della società al condono, anche i soci ne avrebbero beneficiato. R.G. N.26738/2013 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 38/19/2013, pronunciata il 4 febbraio 2013 e depositata in segreteria l’11 aprile 2013, accoglieva l’appello e confermava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dell’Orto Federico, Dell’Orto Andrea e Dell’Orto Vittorio, sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 26aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con istanza in data 6 aprile 2023 i ricorrenti hanno richiesto un rinvio della trattazione del ricorso, avendo essi aderito alla definizione agevolata ex artt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dallalegge 1° dicembre 2016, n. 225 e 1, comma 4, d.l. 16ottobre 2017, n. 148, conv. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. La domanda di rinvio merita accoglimento, essendo in corso i pagamenti previsti dalla definizione agevolata, il cui piano di rateizzazione andrà a scadenza il 30 novembre 2023. Il presente giudizio deve quindi essere rinviato a nuovo ruolo a data successiva al 30 novembre 2023, al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevol