Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court extinguished proceedings and ordered cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal, which was accepted by the opposing party. The proceedings originated from a tax dispute regarding personal income and partnership profits where the lower court rejected the taxpayer's claims. Consequently, the Supreme Court terminated the case and ordered the compensation of procedural expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the extinction of the proceedings and the compensation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAPONI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Trombella e dall’Avv. Valerio Cioni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, via Degli Scipioni n. 268/A; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 649/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 26 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
Rilevato che: Rinuncia al ricorso Paolo Ciaponi impugnava – con distinti ricorsi - l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2011, l’Ufficio recuperava a tassazione sia redditi personali del contribuente derivanti da indagini finanziarie su conti correnti a lui intestati, sia il reddito di partecipazione imputato ex art. 5 t.u.i.r. al Ciaponi quale socio della Ciaponi Moreno e Ciaponi Paolo C. s.n.c. La Commissione tributaria provinciale di Pisa respingeva il ricorso proposto contro l’accertamento dei redditi personali.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello e, nelle more del giudizio, formulava istanza di definizione agevolata della controversia ex art. 5 d.l. n. 119/2018. Contro il provvedimento di diniego successivamente emesso dall’ Agenzia delle entrate il Ciaponi proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionaledella Toscanache, con la sentenza indicata in epigrafe, lo rigettava. Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 8 giugno 20 23 , atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione in calce da parte dell’Agenzia delle entrate. Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.,l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Ro