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Ordinanza — n. 25322/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Customs appeal, overturning lower court's dismissal of consumer's excise tax refund claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25322/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision that rejected a consumer's claim for an excise tax refund. The lower court had incorrectly denied the consumer standing, holding that only the supplier could claim the refund. The court ruled that the consumer is indeed directly entitled to the refund when the tax is incompatible with EU law, provided the supplier cannot effectively claim it back. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a final decision on the consumer's original claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; d.lgs. 31/12/1992 n. 546; d.lgs. 26/10/1995 n. 504; Direttiva 2008/118/CE: The consumer is directly entitled to claim a refund of excise taxes deemed incompatible with EU law, bypassing the supplier's ordinary claim for unjust enrichment if the latter faces impossibility or excessive difficulty.

Parole chiave

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excise tax refund consumer standing EU law supremacy unjust enrichment tax jurisdiction direct action administrative claim imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice tributario.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art.
Direttiva 2008/118/CE

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018
Cass. n. 29980 del 19/11/2019
2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., ex multis, Cass. n. 29980 del 19/11/2019;
Cass. n. 27099 del 23/10/2019
Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass.
Cass. n. 20018 del 24/07/2019
27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass.
Cass. n. 14200 del 24/05/2019
20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019).
Cass. n. 31609 del 25/10/2022
Sotto quest’ultimo profilo la recente Cass. n. 31609 del 25/10/2022 ha precisato che «il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può:
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19894/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Smurfit Kappa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 26/11/18, depositata il 10 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 26/11/18 del 10 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (di seguito Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Legittimazione attiva - Questione. CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 867/05/15 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Smurfit Kappa Italia s.p.a. (di seguito Smurfit) avverso il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica relativamente al periodo maggio 2010 –dicembre 2011. 1.1.

La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM evidenziando che:

a) sussisteva la giurisdizione della commissione tributaria;

b) il rimborso delle accise indebitamente pagate poteva essere chiesto anche dal consumatore finale;

c) il diritto al rimborso era dovuto in ragione del contrasto del diritto interno con il diritto unionale.

2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. Smurfit non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice tributario. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, come da ultimo ribadito da Cass. S.U. n. 33687 del 31/12/2018, secondo la quale «Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riferimento al giudizio di impugnazione, promosso dal consumatore finale, avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ottenuta dal fisco in forza di norme ritenute incompatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/11/CE, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del "petitum" sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto, a prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno di un rapporto giuridico diretto tra l'utente e il fisco, che attiene al merito della vertenza».

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione attiva di Smurfit ad ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui non v’è ragione di discostarsi, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (cfr., ex multis, Cass. n. 29980 del 19/11/2019;

Cass. n. 27099 del 23/10/2019; Cass. n. 20018 del 24/07/2019; Cass. n. 14200 del 24/05/2019). 2.3. Sotto quest’ultimo profilo la recente Cass. n. 31609 del 25/10/2022 ha precisato che «il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può:

a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;

b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;

c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea». 2.4. La sentenza della CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, ritenendo erroneamente che il consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale.

3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto detta direttiva self executing. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE e del d.l. n. 511 del 1988, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’esistenza di un contrasto della disciplina interna con quella unionale.

4. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso di Smurfit. 4.2. La particolare difficoltà delle questioni affrontate e la circostanza che il ricorso della società contribuente è stato proposto anteriormente al consolidarsi dell’orientamento di questa Corte di cui si è dato conto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario r