Italian court dismisses material error correction request against tax agency due to lack of notification and procedural prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's request to correct a Supreme Court order for material error regarding litigation costs. The taxpayer argued the tax agency was improperly listed as a defendant, claiming it never formally appeared or filed a counterclaim. The court found the agency had constituted itself as a 'resistant' party, making it a legitimate participant despite not defending, and thus required proper notification before any correction could prejudice its rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 360-bis c.p.p.: A request for correction of material error in a Supreme Court order is inadmissible if the opposing party, who has constituted itself as a participant, has not been notified, as such notification is a prerequisite to avoid prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14177/2022 R.G. proposto da : FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE S.R.L., elettivamente domiciliatain ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentat a e difesadall'avvocato TADDEO LUIGI (TDDLGU49L31B990X) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la correzione di errore materiale relativamente a ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA n. 15446/2022 depositata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME.
Rilevato che: FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE S.R.L. formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15446 resa dalla Sez. 5 della Corte di cassazione all’esito dell’udienza 24 marzo 2022 e pubblicata il 16 maggio 2022, rappresentando quanto segue: - con la suddetta ordinanza la contribuente veniva condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100; - “l'ordinanza è affetta da evidente errore materiale in quanto l'Agenzia delle entrate non si è regolarmente costituita in giudizio e sicuramente non ha notificato alla società ricorrente un idoneo controricorso”.
Considerato che: Emerge dal frontespizio dell’ordinanza n. 15446 del 2022, giusta correzione manoscritta, che l’Agenzia delle entrate assumeva la veste di “resistente”, in tal senso dovendosi ritenere superata l’indicazione, contenuta nella parte finale dei “fatti di causa”, circa l’essere la medesima rimasta meramente intimata. Siffatta qualificazione dell’Agenzia corrisponde - come in effetti emergente dal relativo fascicolo -all’essersi la medesima costituita, ancorché ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Ne consegue che essa era parte presente nel giudizio di legittimità, irrilevante essendo che non abbia assunto difese. A fronte di quanto precede, l’istanza di correzione di errore materiale, che presentemente ne occupa, non risulta essere stata notificata all’Agenzia. Ora, poiché l’eventuale accoglimento dell’istanza è astrattamente idoneo a ridondare in pregiudizio dell’Agenzia (comunque presente, come detto, nel giudizio di legittimità), con riferimento al credito ad essa riconosciuto dall’ordinanza n. 15446 del 2022, par d’uopo, in osservanza dell’art. 111 Cost., estendere in suo favore il contraddittorio, onde consentirle fattiva possibilità di interlocuzione.
Talché sorge necessità di officiare la contribuente della notificazione all’Agenzia del l’istanza e della presente ordinanza entro il termine di sessanta giorni, riservata all’esito ogni decisione.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, mandando FINANZIARIA IMMOBILIARE MERIDIONALE S.R.L. di notificare all’Agenzia delle entrate l’istanza di correzione di errore materiale e la presente ordinanzaentro