Customs agency wins; court allows appeal against regional tribunal's ruling on tax refund standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Commission had incorrectly granted a refund to Buzzi Unicem, treating it as a final consumer despite its status as a distributor. The court ruled that only the entity obligated to pay the excise tax, not the end consumer, holds the direct right to claim a refund from the tax authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 2 T.U.A.; Art. 53 T.U.A.; The right to claim a direct refund of excise taxes belongs exclusively to the taxpayer obligated to pay the tax, while the final consumer may only seek restitution through ordinary unjust enrichment actions or exceptional direct claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25154-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro BUZZI UNICEM S.P.A. (C.F. 00930290044), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. MASSIMO FABIO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CURTATONE, n. 3 (mfabio@pec.kstudioassociato.it) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1003/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la BUZZI UNICEM S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Parma il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica dal mese di febbraio dell’anno 2010 al mese di dicembre dell’anno 2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 328/04/2016, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 1003/05/2019, depositata il 27/05/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede rileva – come (a) alla contribuente spettasse il chiesto rimborso, a dispetto della qualità di somministrata (e non di somministrante) rivestita da essa BUZZI , dovendosi riconoscere tale diritto per il sol fatto di avere indebitamente corrisposto l’addizionale de qua agitur, (b) alcun rilievo assumendo, peraltro, ai fini della debenza dell’addizionale in questione, la previsione contenuta all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, del tutto neutra rispetto alla finalità specifica dell’accisa in questione; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ., la BUZZI UNICEM S .
P . A .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 2 TUA e art. 53 TUA, 2697 cc…in ragione della carenza di legittimazione del consumatore finale a richiedere il rimborso dell’addizionale corrisposta al fornitore-soggetto passivo d’imposta” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la legittimazione della BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove le richiamate previsioni conferiscono tale diritto unicamente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, da individuare nelle società che si occupano della somministrazione, e non ai consumatori finali; che il motivo – ulteriormente illustrato nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Cfr. infra) è fondato; che premesso che va disattesa, in via del tutto preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso per difetto di autosufficienza, formulata dalla difesa della BUZZI alle pp. 7-10 del controricorso, essendo al contrario chiare le allegazioni difensive svolte dalla AGENZIA in questo, come nei precedenti gradi di giudizio, rileva il Collegio come l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può:
a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;
b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi –cfr., in particolare, le pp. 3 e ss. della motivazione - ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità, che consentono di superare, ad un tempo e quali precedenti specifici, la richiesta di rimessione della causa innanzi alle Sezioni Unite, il richiesto rinvio pregiudiziale nonché le questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che la C.T.R., nel riconoscere la legittimazione della BUZZI ad invocare,quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze,il chiesto rimborso ha, dunque, contravvenuto a tali principi; che l’accoglimento del primo implica l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett.
c) del D.L. n. 511/1998 (istitutivo dell’addizionale sull’energia elettrica) e dell’art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/18/CE, laddove la CTR ha escluso l’assenza di finalità specifiche con riguardo all’addizionale provinciale dedotta in lite”); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto: peraltro non potendo essere la domanda proposta ab ovo, a cagione dell’evidenziato difetto di titolarità dell’obbligazione tributaria a monte e, conseguentemente, della legittimazione alla richiesta di rimborso, a valle, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla BUZZI UNICEM S . P . A .; che alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara l’originario ricorso della BUZZI UNICEM S . P . A .