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Ordinanza — n. 25245/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax credit declaration errors are irrevocable acts of will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25245/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had partially upheld the company's claim for a tax credit. The agency argued that an error in the tax declaration form constituted an omission rather than a correctable mistake. The court ruled that the specific form for claiming the credit is a negotiable act of will, which becomes irrevocable upon submission and cannot be amended for minor errors.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 5 della l. n. 388 del 2000; Cass. n. 711 del 2019: The specific form for claiming a tax credit constitutes a negotiable act of will that is irrevocable upon submission, and errors in its completion do not permit amendment under the general principle of correctability.

Parole chiave

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tax credit declaration irrevocable act of will omission vs error tax incentive claim administrative correction limits rettifica delle detrazioni computo dei contributi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 2, 4, 6 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 62 della l. n. 289 del 2002
Art. 8, comma 5, della l. n. 388 del 2000
31052 del 2018); -la compilazione del quadro RU, prevista dall’art. 8, comma 5, della l. n. 388 del 2000, costituisce, quindi, una condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta (Cass.
Art. 1427 e ss. cod. civ.
711 del 2019); - poiché si tratta di manifestazione di volontà avente valore negoziale, la stessa èirretrattabile anche in caso di errore, salvo che ilcontribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427 e ss.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 13378 del 2016
Cass. n. 711 del 2019
Cass. n. 610 del 2018
c iv ., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell' A mministrazione finanziaria (Cass. n. 610 del 2018; n.21120 del 2018; n.
Cass. n. 21120 del 2018
Cass. n. 31052 del 2018
Cass. n. 21588 del 2015
388 del 2000, costituisce, quindi, una condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta (Cass. n. 21588 del 2015 e n.
Cass. n. 19627 del 2009
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27591/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Profil System s.r.l. in liquidazione –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Puglia - sezione staccata di Lecce n. 2220 / 24 / 20 1 5 , depositata il 21.10.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE - La C TR della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della C TP di Brindisiche aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Profil Oggetto: Tributi System s.r.l. avverso l a cartella di pagamento, notificata in data 6.04.2009, con la quale era stato recuperato a tassazione , a seguito del controllo formale del modello Unico 2005, ai sensi degli artt. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’importo relativo al credito d’imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000, maturato nell’anno 2003 e indebitamente utilizzato in compensazione; - la CTR ha rilevato che il primo giudice aveva riconosciuto il credito d’imposta per la somma di € 135.695,00 e che tale decisione andava condivisa, in quanto l’Ufficio non aveva contestato la spettanza di detto credito, ma solo l’errore commesso dalla società nella compilazione del quadro RU del Modello Unico 2005, avendo utilizzato un codice sbagliato per effettuare le compensazioni, cui si poteva rimediare mediante una correzione della dichiarazione; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la società contribuente rimaneva intimata .

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 4, 6 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62 della l. n. 289 del 2002, per avere la CTR ritenuto che l’errore nella compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel l’ indicazione di un codice tributo in luogo di un altro , non potesse comportare il disconoscimento del credito d’imposta maturato per gli investimenti realizzati, mentre tale erronea indicazione equivaleva all’omessa indicazione del credito d’imposta utilizzato in compensazione e comportava la decadenza dal diritto ad usufruire dello stesso, non avendo la contribuente presentato nemmeno una dichiarazione integrativa entro i termini di legge;-il motivo è fondato; - a seguito dell’erronea compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno esame (che equivale all’omessa indicazione del credito d’imposta nel predetto quadro), la contribuente non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, secondo il quale il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla pretesa tributaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, trattandosi di principio che opera in caso di mera esternazione di scienza (Cass.

Sez. U. n. 13378 del 2016); - in tema di credito d’imposta, correlato a forme di incentivazione, infatti, la mancata compilazione del quadro RU non costituisce dichiarazione di scienza emendabile, ma un atto negoziale, diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della rispondenza dell’attività svolta alle finalità perseguite dalla legge (Cass. n. 711 del 2019); - poiché si tratta di manifestazione di volontà avente valore negoziale, la stessa èirretrattabile anche in caso di errore, salvo che ilcontribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427 e ss. cod. c iv ., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell' A mministrazione finanziaria (Cass. n. 610 del 2018; n.21120 del 2018; n. 31052 del 2018); -la compilazione del quadro RU, prevista dall’art. 8, comma 5, della l. n. 388 del 2000, costituisce, quindi, una condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta (Cass. n. 21588 del 2015 e n. 19627 del 2009); - l’ indicazione del credito d’imposta nel quadro RU con un codice diverso da quello previsto equivale ad una omessa indicazione d i detto credito, con esclusione della possibilità di emendare la dichiarazione, se non nei limiti sopra indicati;- in conclusione , il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di