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Ordinanza — n. 25240/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal declaring case extinguished due to voluntary acceptance of simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25240/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily accepted a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. Although the Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeals regarding illegal VAT deductions, the taxpayer formally requested case termination and paid all outstanding amounts. The Court ruled that the taxpayer's adherence to the settlement procedure legally terminated the dispute, rendering further judicial review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 6 D.L. n. 193 del 2016: When a taxpayer voluntarily requests the extinction of a tax judgment by adhering to a simplified settlement procedure and paying all due amounts, the judicial proceedings are legally extinguished without the need for further examination of substantive tax disputes.

Parole chiave

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tax settlement procedure extinguishment of litigation simplified tax payment voluntary case termination VAT deduction dispute tax administration appeal judicial extinction impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016
CONSIDERATO CHE Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4016/2016 R.G. proposto da : CANCELLOTTI S.R.L., con sede a Perugia, Via Fabrianese, n. 1, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, C.F. 02777130549, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Tinelli e dall’Avv. Maurizio De Lorenzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito a Roma, Via di Villa Severini, n. 54 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 570/03/2015, depositata il 2 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 202 3 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE Sulla base di processo verbale di contestazione, a seguito di verifica, l'Agenzia delle entrate notificava a CANCELLOTTI S.R.L. tre avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con cui venivano contestate illegittime detrazioni dell'Iva in riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Lasocietà impugnava con distinti ricorsi i suddetti avvisi. La CTP di Perugia accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione delle spese di lite. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Ufficio, condannando la società alle spese.

Proponeva la società ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi. Resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. All’udienza camerale del 6 luglio 2022, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, onde sollecitare interlocuzione dell’Agenzia delle entrate in ordine all’esito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata avanzata dalla contribuente il 21 aprile 2017. CONSIDERATO CHE Con atto datato 7 marzo 2019, la società formulava istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016, contempestivo versamento di tutte le somme dovute.

Detta istanza è stata reiterata inquella “di prelievo” datata 15 luglio 2021. A seguito dell’ordinanza interlocutoria assunta il 6 luglio 2022, l’Avvocatura Generale dello Stato depositava, con memoria in data 27 ottobre 2022, nota dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia-Ufficio Legale n. 206405 del 21 ottobre 2022, nella quale leggesi: “Con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all’ordinanza in oggetto si comunica, sulla base delle informazioni fornite al S.I. dall’Agente della Riscossione, che la società ricorrente ha regolarmente presentato l’istanza di definizione dei carichi affidati allo stesso Agente ex art. 6 del D.L. 193/2016 ed ha regolarmente versato quanto dovuto per l’estinzione della controversia relativamente agli avvisi di accertamento per le annualità 2005 - 2006 - 2007 oggetto di impugnazione”.

In ultima analisi, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l.n. 193 del 2016, stante la superiore documentata memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudi